(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 6)
                               Art. 6 
   Riduzione di orario degli incarichi e soppressione dei servizi 
  
1. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i  sindacati
firmatari del presente accordo, l'Azienda puo' dar luogo a  riduzione
di  orario  dell'incarico,  dandone   comunicazione   all'interessato
mediante lettera raccomandata A.R.  con  preavviso  di  un  mese.  La
riduzione dell'orario si applica al medico con minore  anzianita'  di
incarico nell'ambito del medesimo servizio. 
  
2. I provvedimenti con i quali si riducono gli orari  o  comunque  si
introducono modificazioni  nei  rapporti  disciplinati  dal  presente
Accordo sono comunicati entro 10 giorni al comitato di  cui  all'art.
22 nella persona del suo presidente. 
  
3. Eventuali  nuovi  aumenti  di  orario  interessanti  servizi  gia'
oggetto di precedenti riduzioni orarie, sono attribuiti al medico  al
quale era stata applicata la decurtazione di orario,  ove  possibile,
o, comunque, al medico incaricato a tempo indeterminato con orario di
incarico piu' basso. 
  
4. Nel caso di non agibilita' temporanea delle  strutture  per  cause
non imputabili al medico, l'Azienda  assicura  l'utilizzo  temporaneo
del medico  in  altra  struttura  idonea  e,  comunque,  senza  danno
economico  per  l'interessato  e  senza  soluzione   di   continuita'
dell'incarico.