(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 7)
      Art. 7 - Compiti e doveri del medico - Libera professione 
  
1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve: 
  
a) attenersi alle disposizioni contenute nel  presente  Accordo  e  a
   quelle che l'Azienda emana per il buon funzionamento del  servizio
   e il perseguimento dei fini istituzionali; 
  
b) redigere e trasmettere alla Azienda, fatto salvo  quanto  previsto
   dall'art. 7 del presente Accordo, entro il 15 febbraio di  ciascun
   anno, il foglio notizie di cui all'allegato L); 
  
c) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera incarico  a
tempo indeterminato. 
  
2. Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con
procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente. 
  
3.  A  seguito  dell'inosservanza  dell'orario  sono  in  ogni   caso
effettuate   trattenute   mensili   sulle   competenze   del   medico
inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore  di  lavoro  non
effettuate. 
  
4. Ripetute e non occasionali infrazioni  in  materia  di  orario  di
lavoro e di rispetto dei compiti previsti dal presente Capo  potranno
essere contestate al medico secondo la procedura di cui  all'articolo
16 del presente Accordo. 
  
5. Il mancato invio  del  foglio  notizie  o  infedeli  dichiarazioni
costituiscono motivo  di  applicazione  al  medico  del  procedimento
sanzionatorio di cui all'articolo 16. 
  
6. Il medico e' tenuto a svolgere tutti i  compiti  che,  nell'ambito
delle attivita' sanitarie regolate dal  presente  Accordo,  l'Azienda
decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in  ordine
alle sedi, ed alla tipologia dell'attivita'. 
  
7. Sono inoltre doveri e compiti del medico: 
  
- l'adesione alla sperimentazione dell'equipes  territoriali  di  cui
all'art. 15; 
- lo sviluppo  e  la  diffusione  della  cultura  sanitaria  e  della
  conoscenza del Servizio  sanitario  nazionale,  in  relazione  alle
  tematiche evidenziate all'art. 31 comma; 
- la   collaborazione   funzionale   con   la   dirigenza   sanitaria
  dell'Azienda per la realizzazione  dei  compiti  istituzionali  del
  Servizio sanitario nazionale. 
  
8. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato partecipano ai
progetti obiettivo predisposti  e  realizzati  a  livello  regionale,
aziendale e distrettuale  secondo  le  norme  previste  dal  presente
Accordo. 
  
9. Il medico incaricato per le attivita' di medicina dei servizi puo'
esercitare la libera professione al di fuori degli orari di servizio,
purche' essa non rechi pregiudizio  alcuno  al  corretto  e  puntuale
svolgimento  dei  compiti  convenzionali.  Il  medico,   che   svolge
attivita' libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita
dichiarazione in tal senso. 
  
10. I medici incaricati a tempo indeterminato, possono inoltre, sulla
base  degli  accordi  regionali  ed  aziendali   svolgere   attivita'
organizzative e di coordinamento.