(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 8)
           Art. 8 - Cessazione e sospensione dell'incarico 
  
1. L'incarico puo' cessare per  rinuncia  del  medico  da  comunicare
all'Azienda a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  
2.  La  rinuncia  ha  effetto  dal  primo  giorno  del  secondo  mese
successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 
  
3. Su specifica richiesta del medico l'Azienda, valutate le  esigenze
di  servizio,  puo'  autorizzare  la  cessazione  del  rapporto   con
decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 
  
4. L'Azienda procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato: 
  
a) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; 
  
b) per aver compiuto il periodo massimo di  conservazione  del  posto
previsto dall'art. 12 in caso di malattia; 
  
c) per compimento del 65o anno di eta'; 
  
d) per incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale,
   accertata  da  apposita  commissione  costituita  da   un   medico
   designato dall'interessato, da uno designato dalla Azienda che  la
   presiede e da un terzo medico designato dal Presidente dell'Ordine
   dei medici competente per territorio. 
  
5. L'incarico e'  sospeso  in  caso  di  emissione  di  provvedimenti
dell'Autorita'  giudiziaria  di  divieto  di  dimora  nel  territorio
dell'Azienda ove il sanitario deve svolgere  l'incarico,  di  arresti
domiciliari, di custodia cautelate in carcere o in luogo di cura.  E'
altresi' sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto
non colposo punito  con  la  reclusione.  In  questa  ultima  ipotesi
l'Azienda  applica  all'interessato  le  norme  di  cui  all'art.  16
dell'Accordo nazionale per l'eventuale adozione di  un  provvedimento
di cessazione dall'incarico. 
  
6. L'incarico e' altresi' sospeso in seguito a sospensione  dall'albo
professionale.