(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 9)
                       Art. 9 - Trasferimenti 
  
1. Il trasferimento dei medici tra Aziende della stessa regione o  di
regioni diverse, puo' avvenire a domanda del medico previo nulla-osta
dei Direttori Generali delle Aziende interessate. 
  
2.  Per  il  trasferimento  a  domanda,  l'interessato   deve   farne
contestuale richiesta alle Aziende di provenienza e di destinazione. 
  
3. L'Azienda di destinazione  deve  dare  comunicazione  al  comitato
zonale  della  disponibilita'  del  posto   da   ricoprire   mediante
l'accoglimento della richiesta di trasferimento;  nel  caso  di  piu'
medici interessati,  prevale  la  posizione  del  medico  che  svolge
l'attivita' di cui al presente accordo in via esclusiva, in subordine
l'anzianita' di incarico, il voto di laurea, l'anzianita' di laurea e
la minore eta'. 
  
4. Ove sia possibile  in  relazione  alle  disponibilita'  orarie  il
medico e' trasferito all'Azienda  di  destinazione  con  il  medesimo
numero di ore di cui era titolare nell'Azienda di provenienza. 
  
5. Il trasferimento del medico nell'ambito dei  servizi  distrettuali
della Azienda puo' avvenire anche a domanda dell'interessato. 
  
6. Le Aziende, fatto salvo quanto previsto in  materia  di  riduzione
degli orari dall'articolo 6, possono attivare modifiche delle sedi di
attivita' dei medici, con mantenimento  dell'orario  complessivo  del
medico, all'interno della Azienda nell'ambito di accorpamenti di sedi
funzionali ad una migliore organizzazione dei  servizi  territoriali,
d'intesa con i sindacati firmatari del presente Accordo. 
  
7.  I  Trasferimenti   d'ufficio   devono   essere   giustificati   o
dall'opportunita' di unificare in un sola  zona  le  prestazioni  del
sanitario, oppure di concentrazione o soppressione  di  servizi,  nel
rispetto dei criteri generali in materia di  mobilita'  concordati  a
livello aziendale con i sindacati firmatari del presente Accordo. 
  
8. Nel caso di  trasferimento  d'ufficio  al  medico  viene  comunque
assicurato il mantenimento  del  numero  di  ore  di  attivita'  gia'
assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione e'
determinato dall'Azienda sentito il medico. 
  
9.  Il  medico  trasferito,  a  domanda  o   di   ufficio,   conserva
l'anzianita' maturata nel servizio di provenienza. 
  
10. Nel caso di non agibilita' temporanea delle strutture  per  cause
non imputabili al medico, l'Azienda  assicura  l'utilizzo  temporaneo
del medico  in  altra  struttura  idonea  e,  comunque,  senza  danno
economico per l'interessato. 
  
11. Al medico che accetta  il  trasferimento  di  incarico  ad  altra
Azienda viene garantita, comunque, la contestualita', in  continuita'
di servizio, tra la cessazione del vecchio incarico  e  l'attivazione
del nuovo.