(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato O)
                                                          Allegato O. 
 
                       REGOLAMENTO ELETTORALE 
      ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DELLA MEDICINA GENERALE 
     DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DISTRETTUALI 
 
1. Il presente regolamento disciplina le modalita'  di  elezione  dei
componenti di parte elettiva per la medicina generale dell'Ufficio di
coordinamento delle attivita' distrettuali. 
 
2. La elezione dei componenti di cui al precedente comma si svolgera'
in tutte le Aziende della regione ed in tutti i Distretti entro e non
oltre tre mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del  D.P.R.  che  rende
esecutivo il presente Accordo. 
 
3. L'Assessore regionale alla sanita', sentiti i  Direttori  Generali
delle Aziende, indica la data di svolgimento delle elezioni di cui al
presente articolo. 
 
4. A tal fine il Direttore Generale istruisce un  seggio  in  ciascun
distretto ed invia ai presidenti dei  seggi  l'elenco  di  tutti  gli
aventi diritto al voto in ciascun seggio. Ogni medico vota nel seggio
del Distretto di appartenenza. 
 
5. Le Aziende provvedono a comunicare agli aventi  diritto  al  voto,
con modalita' stabilite dal Comitato di cui  all'art.  11,  la  data,
l'orario e la sede delle elezioni, nonche' le modalita' di voto. 
 
6.  Hanno  diritto  al  voto  tutti  i  medici  incaricati  a   tempo
indeterminato per la medicina generale  alla  data  di  effettuazione
delle elezioni. Il diritto al voto puo' essere  rivendicato,  ove  il
medico non sia inserito nell'elenco fornito al seggio elettorale,  al
momento del voto esibendo idonea  certificazione  di  titolarita'  di
incarico. 
 
7. Il seggio elettorale e' composto da un funzionario della  Azienda,
nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e da due  scrutatori
indicati dal Comitato di cui all'art. 11. 
 
8. L'elettore dovra' presentarsi al seggio munito di valido documento
di riconoscimento o essere conosciuto dal presidente.  Ogni  elettore
vota esprimendo un numero di preferenze che puo' anche essere pari al
numero dei membri eleggibili. 
 
9. I presidenti di seggio cureranno lo svolgimento  delle  operazioni
di voto, lo scrutinio delle schede (che avverra' immediatamente  dopo
le operazioni di voto) e la trasmissione delle schede scrutinate alla
Azienda che ha il dovere di conservarle per almeno  30  giorni  dagli
scrutini. Trascorso tale termine, le schede devono essere distrutte. 
 
10. Le Aziende trasmettono al Comitato regionale di cui all'art. 12 i
dati elettorali. 
 
11. Per ciascun  organismo,  saranno  eletti  i  medici  che  avranno
riportato complessivamente il maggior numero di preferenze. 
 
12. Il Direttore Generale della  Azienda  proclama  gli  eletti  agli
Uffici di coordinamento delle attivita' distrettuali. 
 
13. I compensi per i componenti il seggio  elettorale  sono  definiti
con provvedimento della Regione e sono  a  carico  delle  Aziende  di
riferimento. 
 
14. La tornata elettorale si svolge in tutti i distretti nella stessa
data e, di norma, in un giornata di sabato, secondo orari determinati
dal Comitato di cui all'art. 12. 
 
15. I componenti eletti ai sensi del  presente  regolamento  decadono
per: 
 
a) assenze complessive superiori al 50% delle riunioni effettuate nel
corso dell'anno; 
 
b) dimissioni dall'incarico; 
 
c) cessazione del o  degli  incarichi  convenzionali  detenuti  nella
medicina generale. 
 
16. Il componente decaduto per effetto del disposto di cui  al  comma
precedente e' sostituito dal primo dei non eletti.