ALLEGATO IX (Articolo 19) Parte A Disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini 1. Imballaggi richiudibili Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi richiudibili devono rispondere alla ISO 8317 (edizione 1 luglio 1989) che riguarda "Imballaggi di sicurezza per i bambini - Requisiti e metodi di prova degli imballaggi richiudibili" adottata dall'Organizzazione internazionale per la Standardizzazione (ISO). 2. Imballaggi non richiudibili (p.m.) 3. Osservazioni 1. La conformita' con la norma suddetta puo' essere attestata unicamente dai laboratori che soddisfano le norme europee EN serie 45 000. 2. Casi particolari Se appare evidente che un imballaggio e' sufficientemente sicuro per i bambini, in quanto essi non possono avere accesso al suo contenuto senza l'aiuto di un utensile, il saggio puo' non essere effettuato. In tutti gli altri casi, e quando vi sono sufficienti ragioni per dubitare dell'efficacia di una chiusura di sicurezza per bambini adottata, l'autorita' nazionale puo' chiedere al responsabile dell'immissione sul mercato di fornirle un attestato rilasciato da un laboratorio di saggio di cui al punto 1 precedente, nel quale si certifica: - che il tipo di chiusura e' tale da non richiedere saggi secondo la norma ISO sopraindicata; oppure - che la chiusura in questione, sottoposta ai saggi previsti dalla norma ISO sopraindicata, e' conforme alle prescrizioni imposte. Parte B Dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi che consentono di rilevare i pericoli al tatto devono essere conformi alla norma EN 272 (edizione 20 agosto 1989), relativa all'avvertimento tattile di un pericolo.