(Allegato IX)
                      ALLEGATO IX (Articolo 19) 
                               Parte A 
Disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per la protezione 
dei bambini 
1. Imballaggi richiudibili 
   Le chiusure di sicurezza per  bambini  utilizzate  per  imballaggi
richiudibili devono rispondere alla ISO 8317 (edizione 1 luglio 1989)
che riguarda "Imballaggi di sicurezza per i  bambini  -  Requisiti  e
metodi   di   prova   degli   imballaggi    richiudibili"    adottata
dall'Organizzazione internazionale per la Standardizzazione (ISO). 
2. Imballaggi non richiudibili (p.m.) 
3. Osservazioni 
   1. La conformita' con la  norma  suddetta  puo'  essere  attestata
unicamente dai laboratori che soddisfano le norme europee EN serie 45
000. 
   2. Casi particolari 
      Se appare  evidente  che  un  imballaggio  e'  sufficientemente
sicuro per i bambini, in quanto essi non possono avere accesso al suo
contenuto senza l'aiuto di un utensile, il  saggio  puo'  non  essere
effettuato. 
      In tutti gli altri casi, e quando vi sono  sufficienti  ragioni
per dubitare dell'efficacia di una chiusura di sicurezza per  bambini
adottata,  l'autorita'  nazionale  puo'  chiedere   al   responsabile
dell'immissione sul mercato di fornirle un attestato rilasciato da un
laboratorio di saggio di cui al punto  1  precedente,  nel  quale  si
certifica: 
- che il tipo di chiusura e' tale da non richiedere saggi secondo la 
norma ISO sopraindicata; oppure 
- che la chiusura in questione, sottoposta ai  saggi  previsti  dalla
norma ISO sopraindicata, e' conforme alle prescrizioni imposte. 
                               Parte B 
     Dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto. 
Le specifiche tecniche relative  ai  dispositivi  che  consentono  di
rilevare i pericoli al tatto devono essere conformi alla norma EN 272
(edizione 20 agosto 1989), relativa all'avvertimento  tattile  di  un
pericolo.