Articolo 12 1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli. 2 Tali funzioni sono le seguenti: a formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli; b formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli; c fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli ; d ricercare l'opinione dai fanciulli a fornire loro ogni informazione appropriata.