(Convenzione- art. 12)
Articolo 12 
 
1 Le Parti incoraggiano, attraverso organi  aventi,  tra  l'altro  le
  funzioni di cui al paragrafo 2, la  promozione  e  l'esercizio  dei
  diritti dei fanciulli. 
2 Tali funzioni sono le seguenti: 
a  formulare  proposte  per  rafforzare  il  dispositivo  legislativo
relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli; 
b formulare pareri sui progetti  legislativi  relativi  all'esercizio
dei diritti dei fanciulli; 
c fornire informazioni generali relative  all'esercizio  dei  diritti
  dei fanciulli, ai mezzi  di  comunicazione,  al  pubblico  ed  alle
  persone o agli organi che si  occupano  di  questioni  relative  ai
  fanciulli ; 
d ricercare l'opinione dai fanciulli a fornire loro ogni informazione
appropriata.