(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 19)
                               Art. 19 
 
 
                  Verificatore e consulente tecnico 
 
    1. Il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di  singoli
atti o per tutto il processo, da uno o piu' verificatori, ovvero,  se
indispensabile, da uno o piu' consulenti. 
    2. L'incarico di consulenza puo'  essere  affidato  a  dipendenti
pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui  all'articolo  13
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, o
altri soggetti aventi particolare  competenza  tecnica.  Non  possono
essere nominati coloro che prestano attivita' in favore  delle  parti
del giudizio. La verificazione e' affidata a un  organismo  pubblico,
estraneo alle parti del giudizio,  munito  di  specifiche  competenze
tecniche. 
    3. Il verificatore e il consulente compiono le indagini che  sono
loro affidate dal giudice e forniscono anche oralmente i  chiarimenti
richiesti. 
 
              Nota all'art. 19 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  disp.  att.
          cod.proc.civ.: 
              «Art. 13. Albo  dei  consulenti  tecnici.  Presso  ogni
          tribunale e' istituito  un  albo  dei  consulenti  tecnici.
          L'albo  e'  diviso  in  categorie.  Debbono  essere  sempre
          comprese nell'albo le categorie: 1.  medico-chirurgica;  2.
          industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5.  bancaria;  6.
          assicurativa.».