(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 21)
Art. 21
Commissario ad acta
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice
amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo'
nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica
l'articolo 20, comma 2.