(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 21)
                               Art. 21 
 
 
                         Commissario ad acta 
 
    1.  Nell'ambito   della   propria   giurisdizione,   il   giudice
amministrativo,  se  deve   sostituirsi   all'amministrazione,   puo'
nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta.  Si  applica
l'articolo 20, comma 2.