(Allegato II)
                                                          ALLEGATO II 
                                     (di cui all'articolo 9, comma 1) 
 
REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA 
 
I. Proprieta' fisico-meccaniche 
1. I giocattoli e le loro parti e,  nel  caso  dei  giochi  fissi,  i
relativi ancoraggi devono avere la resistenza  meccanica  e,  se  del
caso, la stabilita' necessarie per  sopportare  -  senza  rompersi  o
deformarsi  con  il  rischio  di  provocare  lesioni  fisiche  -   le
sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso. 
2. I bordi, le  sporgenze,  le  corde,  i  cavi  e  gli  elementi  di
fissaggio  dei  giocattoli  che  siano  accessibili  debbono   essere
progettati e costruiti in modo da  ridurre  per  quanto  possibile  i
rischi per l'incolumita' fisica dovuti al contatto con essi. 
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo  da  non
presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco  all'uso
del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue
parti. 
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare  un  rischio
di strangolamento; 
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare  alcun  rischio
di asfissia per blocco del flusso d'aria  a  causa  di  un'ostruzione
delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso; 
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali  da  non
comportare alcun rischio di  asfissia  per  interruzione  del  flusso
d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree  causata  da
corpi  incastrati  nella  bocca  o   nella   faringe   o   introdotti
all'ingresso delle vie respiratorie inferiori; 
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini
di eta' inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le  eventuali  parti
staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione  o
inalazione. Questo requisito si applica anche agli  altri  giocattoli
destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro
eventuali parti staccabili; 
e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al
dettaglio non deve comportare  un  rischio  di  strangolamento  o  di
asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della
bocca e del naso; 
f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati  ad  essi  devono
avere un loro imballaggio. L'imballaggio - come fornito - deve essere
di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione; 
g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed  f)  avente
forma sferica,  ovoidale  o  ellissoidale  e  ogni  parte  staccabile
dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con  estremita'
arrotondate, devono  essere  di  dimensioni  tali  da  non  provocare
l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella  bocca
o nella faringe o  introdotti  all'ingresso  delle  vie  respiratorie
inferiori; 
h) Sono vietati  i  giocattoli  che  sono  solidamente  attaccati  al
prodotto alimentare al momento del consumo, tanto  da  richiedere  la
consumazione  del  prodotto  alimentare  perche'  si  possa  accedere
direttamente al giocattolo.  Le  parti  dei  giocattoli  direttamente
attaccate a  un  prodotto  alimentare  in  altro  modo  soddisfano  i
requisiti di cui alle lettere c) e d). 
5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in  modo
da ridurre per quanto possibile, tenuto conto  dell'uso  raccomandato
del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilita' del
giocattolo e il sostegno dato al bambino. 
6. I giocattoli nei quali e' possibile entrare  e  che  costituiscono
uno  spazio  chiuso  per  gli  occupanti  debbono  essere  muniti  di
un'uscita che l'utilizzatore cui il  giocattolo  e'  destinato  possa
aprire facilmente dall'interno. 
7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi  debbono,
per quanto possibile, possedere un sistema  di  frenatura  adatto  al
tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi  generata.
Tale sistema deve essere di facile uso per  l'utilizzatore  senza  il
rischio che  quest'ultimo  venga  sbalzato  dal  veicolo  o  metta  a
repentaglio l'incolumita' propria o dei terzi. La  velocita'  massima
di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata
in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni. 
8. La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che
questi possono generare all'atto del lancio da un  giocattolo  avente
questa finalita' devono essere tali da non comportare - tenuto  conto
della  natura  del  giocattolo  -  alcun  rischio  per  l'incolumita'
dell'utilizzatore o dei terzi. 
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che: 
a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non
provochi lesioni in caso di contatto; e 
b) i liquidi  e  i  gas  contenuti  nel  giocattolo  non  raggiungano
temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo -
salvo  che  cio'  sia  indispensabile  al  buon   funzionamento   del
giocattolo - possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni. 
10.  I  giocattoli  destinati  a  produrre  un  suono  devono  essere
progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore,  sia
impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da  essi  emesso  non
possa danneggiare l'udito dei bambini. 
11. I giochi di attivita' devono essere costruiti in modo da ridurre,
per quanto possibile, il rischio  di  schiacciare  parti  del  corpo,
intrappolare parti del corpo o indumenti, nonche' di cadute, di  urti
e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale  giocattolo
accessibile a uno o piu' bambini che vi giochino sopra,  deve  essere
progettata in modo da sopportarne il peso. 
 
II. Infiammabilita' 
1.  I  giocattoli  non  debbono  costituire  un  pericoloso  elemento
infiammabile  nell'ambiente  del  bambino.  Devono  pertanto   essere
costituiti  da  materiali  conformi  a  una  o  piu'  delle  seguenti
condizioni: 
a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una  fiamma,  a
una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio; 
b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne  non  appena
e' rimossa la causa di incendio); 
c)  qualora  prendano  fuoco,  bruciano  lentamente,  con  una  bassa
velocita' di propagazione della fiamma; 
d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo,  sono
progettati  in  modo  da  ritardare  meccanicamente  il  processo  di
combustione. 
Tali  materiali  combustibili  non  debbono  comportare   rischi   di
accensione per altri materiali usati nel giocattolo. 
2.  I  giocattoli   che,   per   ragioni   indispensabili   al   loro
funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti  ai  criteri
di classificazione  di  cui  alla  Sezione  1  dell'Appendice  B,  in
particolare  materiali  e  attrezzature  per   esperimenti   chimici,
modellistica,  modellamento  di  plastilina  o  argilla,  smaltatura,
fotografia o per altre attivita' analoghe, non debbono contenere,  in
quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire  infiammabili  a
seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili. 
3. I giocattoli diversi dalle capsule a  percussione  per  giocattoli
non debbono essere esplosivi ne' contenere elementi  o  sostanze  che
possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente  a  quanto
prevede l'articolo 9, comma 2. 
4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici,  non
devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che: 
a) in caso di miscelazione tra loro possano  esplodere  per  reazione
chimica o per riscaldamento; 
b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure 
c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con  l'aria
e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive. 
 
III. Proprieta' Chimiche 
1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che  non
ci siano rischi di  effetti  nocivi  sulla  salute  dell'uomo  dovuti
all'esposizione alle sostanze  o  alle  miscele  chimiche  di  cui  i
giocattoli sono costituiti o  che  sono  in  essi  contenuti,  ove  i
giocattoli  vengono  utilizzati  conformemente   a   quanto   prevede
l'articolo 9, comma 2. 
I giocattoli devono  essere  conformi  alla  pertinente  legislazione
comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi
alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele. 
2. I giocattoli che siano  essi  stessi  sostanze  o  miscele  devono
inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio,  del
27 giugno 1967,  concernente  il  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,   regolamentari   e   amministrative    relative    alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura  delle  sostanze
pericolose (1), della direttiva 1999/45/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 31  maggio  1999,  concernente  il  ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  degli
Stati  membri  relative  alla  classificazione,   all'imballaggio   e
all'etichettatura dei preparati pericolosi(2) e del regolamento  (CE)
n.  1272/2008,  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,   ove
applicabile,   relativo   alla   classificazione,   imballaggio    ed
etichettatura di certe sostanze e miscele.(3) 
 
    
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1 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
2 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
3 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

3. Fatte salve le restrizioni di cui al  paragrafo  2  del  punto  1,
prima frase, e' vietato l'impiego nei giocattoli, in loro  componenti
o in parti degli  stessi  distinte  a  livello  microstrutturale,  di
sostanze classificate come cancerogene, mutagene o  tossiche  per  la
riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui  al  regolamento
(CE) n. 1272/2008.
4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come  CMR
delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere
utilizzate nei giocattoli, nei  loro  componenti  o  in  parti  degli
stessi distinte a livello microstrutturale,  purche'  sia  rispettata
una o piu' delle seguenti condizioni:
a) tali sostanze e  miscele  sono  contenute  in  una  concentrazione
singola pari o inferiore  alle  pertinenti  concentrazioni  stabilite
negli  atti  giuridici  comunitari   menzionati   nella   sezione   2
dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali
sostanze;
b) tali sostanze e miscele non sono  in  alcun  modo  accessibili  ai
bambini,  anche  mediante  inalazione,  quando   il   giocattolo   e'
utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o
c) e' stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, della
direttiva 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il  suo
utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono  stati
elencati nell'Appendice A.
Tale decisione puo' essere adottata  se  si  rispettano  le  seguenti
condizioni:
i) l'uso della sostanza o miscela  e'  stato  valutato  dal  comitato
scientifico  competente  ed  e'  risultato  sicuro,  in   particolare
riguardo all'esposizione;
ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee,  come
attestato dall'analisi delle alternative; e
iii) la sostanza o miscela non e' vietata per impieghi in articoli di
consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La  Commissione  incarica  il  comitato  scientifico  competente   di
eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non  appena
emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al piu' tardi ogni
cinque anni  dalla  data  dell'adozione  di  una  decisione  a  norma
dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate  come  CMR
delle categorie di cui alla sezione 4 dell'Appendice B possono essere
utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi
distinte a livello microstrutturale, purche' sia rispettata una delle
seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele  siano  contenute  in  una  concentrazione
singola pari o inferiore  alle  pertinenti  concentrazioni  stabilite
negli  atti  giuridici  comunitari   menzionati   nella   sezione   2
dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali
sostanze;
b) tali sostanze e miscele non siano in  alcun  modo  accessibili  ai
bambini,  anche  mediante  inalazione,  quando   il   giocattolo   e'
utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o
c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3,  per
autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza  o
miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.
Tale decisione puo' essere adottata  se  si  rispettano  le  seguenti
condizioni:
i) l'uso della sostanza o miscela  e'  stato  valutato  dal  comitato
scientifico  competente  ed  e'  risultato  sicuro,  in   particolare
riguardo all'esposizione, e
ii) la sostanza o miscela non e' vietata per impieghi in articoli  di
consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La  Commissione  incarica  il  comitato  scientifico  competente   di
eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non  appena
emergano preoccupazioni in merito  alla  sicurezza  e  comunque  ogni
cinque anni  dalla  data  dell'adozione  di  una  decisione  a  norma
dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
6. I punti  3,  4  e  5  non  si  applicano  al  nichel  nell'acciaio
inossidabile.
7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali  che  rispettano  i
valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure  -  fin  quando
non saranno determinate le relative norme e comunque al piu' tardi il
20  luglio  2017  -  ai  materiali  oggetto  delle  e  conformi  alle
disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto  con
gli alimenti di cui al regolamento (CE) n.  1935/2004,  nonche'  alle
relative misure specifiche per materiali particolari.
8. Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, e'  vietato  l'uso  di
nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei  giocattoli  destinati  ai
bambini di eta' inferiore a 36 mesi o in altri  giocattoli  destinati
ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali  sostanze
sia pari o superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a  1  mg./kg
per le sostanze nitrosabili.
9.  La  Commissione  valuta  sistematicamente  e  periodicamente   la
presenza di sostanze o  materiali  pericolosi  nei  giocattoli.  Tali
valutazioni  tengono  conto  delle  relazioni  degli   organismi   di
sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli  Stati
membri e dalle parti interessate.
10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le  bambole,  devono
rispettare  le  prescrizioni  in  materia  di   composizione   e   di
etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del  Consiglio,  del
27 luglio 1976,  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (4).
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4 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

11.  I  giocattoli  non  devono  contenere  le   seguenti   fragranze
allergizzanti:


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 N.   Denominazione della fragranza allergizzante    |    Numero CAS
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(1)  Olio di radice di enula (Inula helenium)        |    97676-35-2
---------------------------------------------------------------------
(2)  allil isotiocianato                             |    57-06-7
---------------------------------------------------------------------
(3)  cianuro di benzile                              |    140-29-4
---------------------------------------------------------------------
(4)  4-terz-butilfenolo                              |    98-54-4
---------------------------------------------------------------------
(5)  olio di chenopodio                              |    8006-99-3
---------------------------------------------------------------------
(6)  ciclaminalcol                                   |    4756-19-8
---------------------------------------------------------------------
(7)  maleato di dietile                              |    141-05-9
---------------------------------------------------------------------
(8)  diidrocumarina                                  |    119-84-6
---------------------------------------------------------------------
(9)  2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide               |    6248-20-0
---------------------------------------------------------------------
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) |    40607-48-5
---------------------------------------------------------------------
(11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina               |    17874-34-9
---------------------------------------------------------------------
(12) citraconato di dimetile                         |    617-54-9
---------------------------------------------------------------------
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one           |    26651-96-7
---------------------------------------------------------------------
(14) 6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one           |    141-10-6
---------------------------------------------------------------------
(15) difenilammina                                   |    122-39-4
---------------------------------------------------------------------
(16) acrilato di etile                               |    140-88-5
---------------------------------------------------------------------
(17) foglia di fico, fresca e in preparati;          |    68916-52-9
---------------------------------------------------------------------
(18) trans-2-eptenale                                |    18829-55-5
---------------------------------------------------------------------
(19) trans-2-esenale-dietilacetale                   |    67746-30-9
---------------------------------------------------------------------
(20) trans-2-esenale-dimetilacetale                  |    18318-83-7
---------------------------------------------------------------------
(21) alcol idroabietilico                            |    13393-93-6
---------------------------------------------------------------------
(22) 4-etossifenolo                                  |    622-62-8
---------------------------------------------------------------------
(23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo               |    34131-99-2
---------------------------------------------------------------------
(24) 7-metossicumarina                               |    531-59-9
---------------------------------------------------------------------
(25) 4-metossifenolo                                 |    150-76-5
---------------------------------------------------------------------
(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one               |    943-88-4
---------------------------------------------------------------------
(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one               |    104-27-8
---------------------------------------------------------------------
(28) metil-trans-2-butenoato                         |    623-43-8
---------------------------------------------------------------------
(29) 6-metilcumarina                                 |    92-48-8
---------------------------------------------------------------------
(30) 7-metilcumarina                                 |    2445-83-2
---------------------------------------------------------------------
(31) 5-metil-2,3-esandione                           |    13706-86-0
---------------------------------------------------------------------
(32) olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)|    8023-88-9
---------------------------------------------------------------------
(33) 7-etossi-4-metilcumarina                        |    87-05-8
---------------------------------------------------------------------
(34) esaidrocumarina                                 |    700-82-3
---------------------------------------------------------------------
(35) balsamo del Peru' grezzo (Essudato di Myroxylon |     8007-00-9
      pereirae Royle Klotzsch)                       |
---------------------------------------------------------------------
(36) 2-pentilidencicloesanone                        |    25677-40-1
---------------------------------------------------------------------
(37) 3,6, 1 0-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one       |    1117-41-5
---------------------------------------------------------------------
(38) essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth)    |    8024-12-2
---------------------------------------------------------------------
(39) Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6-|    83-66-9
      dinitrotoluene)                                |
---------------------------------------------------------------------
(40) 4-fenil-3-buten-2-one                           |    122-57-6
---------------------------------------------------------------------
(41) amil cinnamal                                   |    122-40-7
---------------------------------------------------------------------
(42) alcol amilcinnamico                             |    101-85-9
---------------------------------------------------------------------
(43) alcole benzilico                                |    100-51-6
---------------------------------------------------------------------
(44) salicilato di benzile                           |    118-58-1
---------------------------------------------------------------------
(45) alcol cinnamico                                 |    104-54-1
---------------------------------------------------------------------
(46) cinnamal                                        |    104-55-2
---------------------------------------------------------------------
(47) citrale                                         |    5392-40-5
---------------------------------------------------------------------
(48) cumarina                                        |    91-64-5
---------------------------------------------------------------------
(49) eugenolo                                        |    97-53-0
---------------------------------------------------------------------
(50) geraniolo                                       |    106-24-1
---------------------------------------------------------------------
(51) idrossicitronellale                             |    107-75-5
---------------------------------------------------------------------
(52) idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide       |    31906-04-4
---------------------------------------------------------------------
(53) isoeugenolo                                     |    97-54-1
---------------------------------------------------------------------
(54) estratti di Evernia prunastri                   |    90028-68-5
---------------------------------------------------------------------
(55) estratti di Evernia furfuracea.                 |    90028-67-4
---------------------------------------------------------------------



La presenza di tracce di  queste  fragranze  e'  tuttavia  consentita
purche'  tecnicamente  inevitabile  in  base  alle  norme  di   buona
fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.
Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio e  nelle  istruzioni
allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni  delle
seguenti fragranze allergizzanti  eventualmente  aggiunte  in  quanto
tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a 100 mg/kg  nel  del
giocattolo o delle sue componenti:



---------------------------------------------------------------------
 N.   Denominazione della fragranza allergizzante      |  Numero CAS
---------------------------------------------------------------------
(1)  alcol anisilico                                   |  105-13-5
---------------------------------------------------------------------
(2)  benzoato di benzile                               |  120-51-4
---------------------------------------------------------------------
(3)  cinnamato di benzile                              |  103-41-3
---------------------------------------------------------------------
(4)  citronellolo                                      |  106-22-9
---------------------------------------------------------------------
(5)  farnesolo                                         |  4602-84-0
---------------------------------------------------------------------
(6)  esilcinnamaldeide                                 |  101-86-0
---------------------------------------------------------------------
(7)  liliale                                           |  80-54-6
---------------------------------------------------------------------
(8)  d-limonene                                        |  5989-27-5
---------------------------------------------------------------------
(9)  linaiolo                                          |  78-70-6
---------------------------------------------------------------------
(10) metileptin carbonato                              |  111-12-6
---------------------------------------------------------------------
(11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen- 1          |  127-51-5
      -il)-3-buten-2-one.                              |
---------------------------------------------------------------------



12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55  dell'elenco  di
cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti  da
1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto e'  consentito
nei giochi olfattivi da  tavolo,  nei  kit  cosmetici  e  nei  giochi
gustativi, a condizione che:
i) tali fragranze siano chiaramente etichettate  sulla  confezione  e
l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui  al  punto  10,  parte  B,
dell'allegato V;
ii) se applicabile,  i  prodotti  che  ne  risultano  realizzati  dai
bambini in conformita' con le istruzioni siano conformi ai  requisiti
della direttiva 76/768/CEE; e
iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa  in
materia di alimenti.
Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non
devono essere usati da parte dei bambini di eta' inferiore ai 36 mesi
e devono rispettare il punto 1, parte B, dell'allegato V.
13. Fatti salvi i punti 3, 4  e  5,  non  devono  essere  superati  i
seguenti limiti di  migrazione  degli  elementi  sotto  indicati  dai
giocattoli o dai loro componenti:



---------------------------------------------------------------------
         |      mg/kg di     |      mg/kg di    |      mg/kg di
Elemento |  materiale per    |   materiale per  |materiale rimovibile
         | giocattoli secco, |giocattoli liquido|  dal giocattolo
         |fragile, in polvere|     o colloso    |mediante raschiatura
         |   o flessibile    |                  |
---------------------------------------------------------------------
alluminio|       5625        |       1406       |        70000
---------------------------------------------------------------------
antimonio|        45         |       11,3       |         560
---------------------------------------------------------------------
arsenico |       3,8         |       0,9        |          47
---------------------------------------------------------------------
bario    |       4500        |       1125       |        56000
---------------------------------------------------------------------
boro     |       1200        |       300        |        15000
---------------------------------------------------------------------
cadmio   |        1,9        |       0,5        |          23
---------------------------------------------------------------------
cromo (III)|     37,5        |       9,4        |         460
---------------------------------------------------------------------
cromo (VI)|      0,02        |      0,005       |         0,2
---------------------------------------------------------------------
cobalto  |       10,5        |       2,6        |         130
---------------------------------------------------------------------
rame     |       622,5       |        156       |         7700
---------------------------------------------------------------------
piombo   |       13,5        |       3,4        |         160
---------------------------------------------------------------------
manganese|       1200        |       300        |        15000
---------------------------------------------------------------------
mercurio |       7,5         |       1,9        |          94
---------------------------------------------------------------------
nickel   |       75          |      18,8        |         930
---------------------------------------------------------------------
selenio  |       37,5        |       9,4        |         460
---------------------------------------------------------------------
stronzio |       4500        |      1125        |        56000
---------------------------------------------------------------------
stagno   |      15000        |      3750        |       180000
---------------------------------------------------------------------
stagno organico| 0,9         |      0,2         |         12
---------------------------------------------------------------------
zinco    |       3750        |      938         |        46000
---------------------------------------------------------------------



Detti valori  limite  non  si  applicano  ai  giocattoli  o  ai  loro
componenti per i  quali  -  in  ragione  della  loro  accessibilita',
funzione, volume o massa - e' escluso chiaramente qualsiasi  pericolo
dovuto alle azioni di succhiare,  leccare,  ingerire  o  al  contatto
prolungato con la cute  ove  l'uso  avvenga  conformemente  a  quanto
prevede l'articolo 9, comma 2.

IV. Proprieta' Elettriche
1. La tensione di alimentazione  nominale  dei  giocattoli  non  deve
essere superiore a 24 volt in corrente  continua  (c.c.)  o  corrente
alternata  equivalente  (c.a.)  e  nessuna  parte  accessibile   deve
superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.
La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt  di  c.c.  o
c.a.  equivalente  salvo  sia  garantito  che  il  voltaggio   e   la
combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock
elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
2. Le  parti  dei  giocattoli  che  sono  collegate  a  una  sorgente
elettrica in grado di provocare uno shock  elettrico  o  che  possono
venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonche' i  cavi  o
gli  altri  conduttori  attraverso  i  quali   l'elettricita'   viene
trasmessa a dette  parti,  debbono  essere  adeguatamente  isolati  e
meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.
3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati  e  costruiti  in
modo da garantire che le temperature massime raggiunte  da  tutte  le
superfici  direttamente  accessibili  non  siano  tali  da  provocare
ustioni da contatto.
4. Nei casi di guasto  prevedibili,  i  giocattoli  devono  garantire
protezione contro i pericoli elettrici  derivanti  da  una  fonte  di
alimentazione elettrica.
5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro
i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere  progettati  e  costruiti  in
modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici  e  le
altre radiazioni generate dall'apparecchio siano  limitate  a  quanto
necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a
un livello di sicurezza conforme allo  stato  dell'arte  generalmente
riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.
7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico  devono
essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni  in
modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del
sistema elettronico dovuti a un'avaria del  sistema  stesso  o  a  un
fattore esterno.
8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo  da  non
comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni  agli  occhi  o
alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di  luce  (LED)  o  da
qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non  deve  essere  una
parte integrante del giocattolo.

V. Igiene
1. I giocattoli devono essere progettati  e  fabbricati  in  modo  da
soddisfare i requisiti di igiene  e  di  pulizia,  cosi'  da  evitare
rischi di infezione, malattia e contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di  eta'  inferiore  ai  36  mesi
devono essere progettati e  fabbricati  in  modo  da  permetterne  la
pulizia. I giocattoli di stoffa devono,  pertanto,  essere  lavabili,
salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se  lavati  per
immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti  di  sicurezza
anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente  paragrafo
e alle istruzioni del fabbricante.

VI. Radioattivita'
I giocattoli devono  essere  conformi  alle  pertinenti  disposizioni
adottate a  norma  del  Capo  III  del  trattato  che  istituisce  la
Comunita' europea dell'energia atomica.

------------------

Appendice A

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi  consentiti  secondo  i
punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato II




---------------------------------------------------------------------
Sostanza    |     Classificazione    |     Uso consentito
---------------------------------------------------------------------
nickel      |     CMR 2              |     nell'acciaio inossidabile
---------------------------------------------------------------------



Appendice B

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE

Considerati  i  tempi  di  applicazione  del  regolamento   (CE)   n.
1272/2008, vi sono modalita' equivalenti di riferimento  a  una  data
classificazione da adottare a seconda del periodo.

1. Criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele ai  fini
del punto 2 della parte II.
A. Criteri applicabili a decorrere dal 20  luglio  2011  fino  al  31
maggio 2015:
Sostanze
La sostanza corrisponde ai criteri  relativi  a  una  delle  seguenti
classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del  regolamento
(CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e  B,  2.9,
2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi  da
A ad F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione
sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi  dagli
effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
Miscele
La miscela e' pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva
67/548/CEE.
B. Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015.
La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una  delle
seguenti classi o categorie di pericolo di  cui  all'allegato  I  del
regolamento (CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e  B,  2.9,
2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi  da
A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione
sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi  dagli
effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.

2. Atti giuridici della Comunita'  relativi  all'uso  di  determinate
sostanze ai fini dei punti 4, lettera a),  e  5,  lettera  a),  della
parte III.
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per
la  classificazione  delle  miscele  contenenti  le   sostanze   sono
stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE.
Dal  1°   giugno   2015   le   pertinenti   concentrazioni   per   la
classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a
norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

3. Categorie di sostanze e  miscele  classificate  come  cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai  fini  del  punto  4
della parte III.
Sostanze
Il punto 4 della parte III riguarda sostanze  classificate  come  CMR
delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015  il  punto  4  della  parte  III
riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2  secondo
le  pertinenti  disposizioni  della  direttiva  1999/45/CE  e   della
direttiva 67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015, il punto  4  della  parte  III  riguarda  miscele
classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il  regolamento
(CE) n. 1272/2008.

4. Categorie di sostanze e  miscele  classificate  come  cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai  fini  del  punto  5
della parte III.
Sostanze
Il punto 5 della parte III riguarda sostanze  classificate  come  CMR
della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il  punto  5  della  parte  III
riguarda miscele classificate come CMR  di  categoria  3  secondo  le
pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della  direttiva
67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015 il  punto  5  della  parte  III  riguarda  miscele
classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento  (CE)  n.
1272/2008.

5. Categorie di sostanze o  miscele  classificate  come  cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai  fini  dell'articolo
46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
Sostanze
L'articolo 46,  paragrafo  3,  della  direttiva  2009/48/CE  riguarda
sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo  il
regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio  2015  l'articolo  46,  paragrafo  3,
della direttiva 2009/48/CE riguarda  miscele  classificate  come  CMR
delle categorie 1, 2 e 3 secondo  le  pertinenti  disposizioni  della
Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 67/548/EEC.
A decorrere dal 1° giugno 2015, l'articolo  46,  paragrafo  3,  della
direttiva 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR  delle
categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

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Appendice C 
 
Valori  limite  specifici  per  i  prodotti  chimici  utilizzati  nei
giocattoli destinati ai bambini di eta' inferiore ai  36  mesi  o  in
altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma
dell'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE.