ALLEGATO II
(di cui all'articolo 9, comma 1)
REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA
I. Proprieta' fisico-meccaniche
1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i
relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del
caso, la stabilita' necessarie per sopportare - senza rompersi o
deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche - le
sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di
fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere
progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i
rischi per l'incolumita' fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non
presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso
del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue
parti.
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio
di strangolamento;
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio
di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione
delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso;
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non
comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso
d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da
corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti
all'ingresso delle vie respiratorie inferiori;
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini
di eta' inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti
staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o
inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli
destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro
eventuali parti staccabili;
e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al
dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di
asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della
bocca e del naso;
f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono
avere un loro imballaggio. L'imballaggio - come fornito - deve essere
di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione;
g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente
forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile
dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremita'
arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare
l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca
o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie
inferiori;
h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al
prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la
consumazione del prodotto alimentare perche' si possa accedere
direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente
attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i
requisiti di cui alle lettere c) e d).
5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo
da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato
del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilita' del
giocattolo e il sostegno dato al bambino.
6. I giocattoli nei quali e' possibile entrare e che costituiscono
uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di
un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo e' destinato possa
aprire facilmente dall'interno.
7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi debbono,
per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al
tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata.
Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il
rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a
repentaglio l'incolumita' propria o dei terzi. La velocita' massima
di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata
in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.
8. La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che
questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente
questa finalita' devono essere tali da non comportare - tenuto conto
della natura del giocattolo - alcun rischio per l'incolumita'
dell'utilizzatore o dei terzi.
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:
a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non
provochi lesioni in caso di contatto; e
b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano
temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo -
salvo che cio' sia indispensabile al buon funzionamento del
giocattolo - possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.
10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere
progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia
impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non
possa danneggiare l'udito dei bambini.
11. I giochi di attivita' devono essere costruiti in modo da ridurre,
per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo,
intrappolare parti del corpo o indumenti, nonche' di cadute, di urti
e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo
accessibile a uno o piu' bambini che vi giochino sopra, deve essere
progettata in modo da sopportarne il peso.
II. Infiammabilita'
1. I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento
infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere
costituiti da materiali conformi a una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a
una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;
b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena
e' rimossa la causa di incendio);
c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa
velocita' di propagazione della fiamma;
d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono
progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di
combustione.
Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di
accensione per altri materiali usati nel giocattolo.
2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro
funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri
di classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in
particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici,
modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura,
fotografia o per altre attivita' analoghe, non debbono contenere, in
quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a
seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.
3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli
non debbono essere esplosivi ne' contenere elementi o sostanze che
possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a quanto
prevede l'articolo 9, comma 2.
4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non
devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:
a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione
chimica o per riscaldamento;
b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure
c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria
e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.
III. Proprieta' Chimiche
1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non
ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti
all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i
giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i
giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede
l'articolo 9, comma 2.
I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione
comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi
alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele.
2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono
inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del
27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose (1), della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi(2) e del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove
applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed
etichettatura di certe sostanze e miscele.(3)
------------
1 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
2 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
3 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1,
prima frase, e' vietato l'impiego nei giocattoli, in loro componenti
o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di
sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento
(CE) n. 1272/2008.
4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR
delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere
utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli
stessi distinte a livello microstrutturale, purche' sia rispettata
una o piu' delle seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione
singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite
negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2
dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali
sostanze;
b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai
bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo e'
utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o
c) e' stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, della
direttiva 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo
utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati
elencati nell'Appendice A.
Tale decisione puo' essere adottata se si rispettano le seguenti
condizioni:
i) l'uso della sostanza o miscela e' stato valutato dal comitato
scientifico competente ed e' risultato sicuro, in particolare
riguardo all'esposizione;
ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come
attestato dall'analisi delle alternative; e
iii) la sostanza o miscela non e' vietata per impieghi in articoli di
consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di
eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena
emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al piu' tardi ogni
cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma
dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR
delle categorie di cui alla sezione 4 dell'Appendice B possono essere
utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi
distinte a livello microstrutturale, purche' sia rispettata una delle
seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione
singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite
negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2
dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali
sostanze;
b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai
bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo e'
utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o
c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per
autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o
miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.
Tale decisione puo' essere adottata se si rispettano le seguenti
condizioni:
i) l'uso della sostanza o miscela e' stato valutato dal comitato
scientifico competente ed e' risultato sicuro, in particolare
riguardo all'esposizione, e
ii) la sostanza o miscela non e' vietata per impieghi in articoli di
consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di
eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena
emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni
cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma
dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell'acciaio
inossidabile.
7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i
valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure - fin quando
non saranno determinate le relative norme e comunque al piu' tardi il
20 luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle
disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con
gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, nonche' alle
relative misure specifiche per materiali particolari.
8. Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, e' vietato l'uso di
nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai
bambini di eta' inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati
ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze
sia pari o superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a 1 mg./kg
per le sostanze nitrosabili.
9. La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la
presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali
valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di
sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati
membri e dalle parti interessate.
10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono
rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di
etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del
27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (4).
------------
4 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
11. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze
allergizzanti:
---------------------------------------------------------------------
N. Denominazione della fragranza allergizzante | Numero CAS
---------------------------------------------------------------------
(1) Olio di radice di enula (Inula helenium) | 97676-35-2
---------------------------------------------------------------------
(2) allil isotiocianato | 57-06-7
---------------------------------------------------------------------
(3) cianuro di benzile | 140-29-4
---------------------------------------------------------------------
(4) 4-terz-butilfenolo | 98-54-4
---------------------------------------------------------------------
(5) olio di chenopodio | 8006-99-3
---------------------------------------------------------------------
(6) ciclaminalcol | 4756-19-8
---------------------------------------------------------------------
(7) maleato di dietile | 141-05-9
---------------------------------------------------------------------
(8) diidrocumarina | 119-84-6
---------------------------------------------------------------------
(9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide | 6248-20-0
---------------------------------------------------------------------
(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) | 40607-48-5
---------------------------------------------------------------------
(11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina | 17874-34-9
---------------------------------------------------------------------
(12) citraconato di dimetile | 617-54-9
---------------------------------------------------------------------
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one | 26651-96-7
---------------------------------------------------------------------
(14) 6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one | 141-10-6
---------------------------------------------------------------------
(15) difenilammina | 122-39-4
---------------------------------------------------------------------
(16) acrilato di etile | 140-88-5
---------------------------------------------------------------------
(17) foglia di fico, fresca e in preparati; | 68916-52-9
---------------------------------------------------------------------
(18) trans-2-eptenale | 18829-55-5
---------------------------------------------------------------------
(19) trans-2-esenale-dietilacetale | 67746-30-9
---------------------------------------------------------------------
(20) trans-2-esenale-dimetilacetale | 18318-83-7
---------------------------------------------------------------------
(21) alcol idroabietilico | 13393-93-6
---------------------------------------------------------------------
(22) 4-etossifenolo | 622-62-8
---------------------------------------------------------------------
(23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo | 34131-99-2
---------------------------------------------------------------------
(24) 7-metossicumarina | 531-59-9
---------------------------------------------------------------------
(25) 4-metossifenolo | 150-76-5
---------------------------------------------------------------------
(26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one | 943-88-4
---------------------------------------------------------------------
(27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one | 104-27-8
---------------------------------------------------------------------
(28) metil-trans-2-butenoato | 623-43-8
---------------------------------------------------------------------
(29) 6-metilcumarina | 92-48-8
---------------------------------------------------------------------
(30) 7-metilcumarina | 2445-83-2
---------------------------------------------------------------------
(31) 5-metil-2,3-esandione | 13706-86-0
---------------------------------------------------------------------
(32) olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)| 8023-88-9
---------------------------------------------------------------------
(33) 7-etossi-4-metilcumarina | 87-05-8
---------------------------------------------------------------------
(34) esaidrocumarina | 700-82-3
---------------------------------------------------------------------
(35) balsamo del Peru' grezzo (Essudato di Myroxylon | 8007-00-9
pereirae Royle Klotzsch) |
---------------------------------------------------------------------
(36) 2-pentilidencicloesanone | 25677-40-1
---------------------------------------------------------------------
(37) 3,6, 1 0-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one | 1117-41-5
---------------------------------------------------------------------
(38) essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth) | 8024-12-2
---------------------------------------------------------------------
(39) Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6-| 83-66-9
dinitrotoluene) |
---------------------------------------------------------------------
(40) 4-fenil-3-buten-2-one | 122-57-6
---------------------------------------------------------------------
(41) amil cinnamal | 122-40-7
---------------------------------------------------------------------
(42) alcol amilcinnamico | 101-85-9
---------------------------------------------------------------------
(43) alcole benzilico | 100-51-6
---------------------------------------------------------------------
(44) salicilato di benzile | 118-58-1
---------------------------------------------------------------------
(45) alcol cinnamico | 104-54-1
---------------------------------------------------------------------
(46) cinnamal | 104-55-2
---------------------------------------------------------------------
(47) citrale | 5392-40-5
---------------------------------------------------------------------
(48) cumarina | 91-64-5
---------------------------------------------------------------------
(49) eugenolo | 97-53-0
---------------------------------------------------------------------
(50) geraniolo | 106-24-1
---------------------------------------------------------------------
(51) idrossicitronellale | 107-75-5
---------------------------------------------------------------------
(52) idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide | 31906-04-4
---------------------------------------------------------------------
(53) isoeugenolo | 97-54-1
---------------------------------------------------------------------
(54) estratti di Evernia prunastri | 90028-68-5
---------------------------------------------------------------------
(55) estratti di Evernia furfuracea. | 90028-67-4
---------------------------------------------------------------------
La presenza di tracce di queste fragranze e' tuttavia consentita
purche' tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona
fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.
Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio e nelle istruzioni
allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni delle
seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto
tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a 100 mg/kg nel del
giocattolo o delle sue componenti:
---------------------------------------------------------------------
N. Denominazione della fragranza allergizzante | Numero CAS
---------------------------------------------------------------------
(1) alcol anisilico | 105-13-5
---------------------------------------------------------------------
(2) benzoato di benzile | 120-51-4
---------------------------------------------------------------------
(3) cinnamato di benzile | 103-41-3
---------------------------------------------------------------------
(4) citronellolo | 106-22-9
---------------------------------------------------------------------
(5) farnesolo | 4602-84-0
---------------------------------------------------------------------
(6) esilcinnamaldeide | 101-86-0
---------------------------------------------------------------------
(7) liliale | 80-54-6
---------------------------------------------------------------------
(8) d-limonene | 5989-27-5
---------------------------------------------------------------------
(9) linaiolo | 78-70-6
---------------------------------------------------------------------
(10) metileptin carbonato | 111-12-6
---------------------------------------------------------------------
(11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen- 1 | 127-51-5
-il)-3-buten-2-one. |
---------------------------------------------------------------------
12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di
cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da
1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto e' consentito
nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi
gustativi, a condizione che:
i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e
l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10, parte B,
dell'allegato V;
ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai
bambini in conformita' con le istruzioni siano conformi ai requisiti
della direttiva 76/768/CEE; e
iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in
materia di alimenti.
Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non
devono essere usati da parte dei bambini di eta' inferiore ai 36 mesi
e devono rispettare il punto 1, parte B, dell'allegato V.
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i
seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai
giocattoli o dai loro componenti:
---------------------------------------------------------------------
| mg/kg di | mg/kg di | mg/kg di
Elemento | materiale per | materiale per |materiale rimovibile
| giocattoli secco, |giocattoli liquido| dal giocattolo
|fragile, in polvere| o colloso |mediante raschiatura
| o flessibile | |
---------------------------------------------------------------------
alluminio| 5625 | 1406 | 70000
---------------------------------------------------------------------
antimonio| 45 | 11,3 | 560
---------------------------------------------------------------------
arsenico | 3,8 | 0,9 | 47
---------------------------------------------------------------------
bario | 4500 | 1125 | 56000
---------------------------------------------------------------------
boro | 1200 | 300 | 15000
---------------------------------------------------------------------
cadmio | 1,9 | 0,5 | 23
---------------------------------------------------------------------
cromo (III)| 37,5 | 9,4 | 460
---------------------------------------------------------------------
cromo (VI)| 0,02 | 0,005 | 0,2
---------------------------------------------------------------------
cobalto | 10,5 | 2,6 | 130
---------------------------------------------------------------------
rame | 622,5 | 156 | 7700
---------------------------------------------------------------------
piombo | 13,5 | 3,4 | 160
---------------------------------------------------------------------
manganese| 1200 | 300 | 15000
---------------------------------------------------------------------
mercurio | 7,5 | 1,9 | 94
---------------------------------------------------------------------
nickel | 75 | 18,8 | 930
---------------------------------------------------------------------
selenio | 37,5 | 9,4 | 460
---------------------------------------------------------------------
stronzio | 4500 | 1125 | 56000
---------------------------------------------------------------------
stagno | 15000 | 3750 | 180000
---------------------------------------------------------------------
stagno organico| 0,9 | 0,2 | 12
---------------------------------------------------------------------
zinco | 3750 | 938 | 46000
---------------------------------------------------------------------
Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro
componenti per i quali - in ragione della loro accessibilita',
funzione, volume o massa - e' escluso chiaramente qualsiasi pericolo
dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto
prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto
prevede l'articolo 9, comma 2.
IV. Proprieta' Elettriche
1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve
essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente
alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve
superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.
La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o
c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la
combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock
elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente
elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono
venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonche' i cavi o
gli altri conduttori attraverso i quali l'elettricita' viene
trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e
meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.
3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in
modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le
superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare
ustioni da contatto.
4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire
protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di
alimentazione elettrica.
5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro
i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in
modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le
altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto
necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a
un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente
riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.
7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono
essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in
modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del
sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un
fattore esterno.
8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non
comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o
alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da
qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una
parte integrante del giocattolo.
V. Igiene
1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da
soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, cosi' da evitare
rischi di infezione, malattia e contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di eta' inferiore ai 36 mesi
devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la
pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili,
salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per
immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza
anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo
e alle istruzioni del fabbricante.
VI. Radioattivita'
I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni
adottate a norma del Capo III del trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica.
------------------
Appendice A
Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i
punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato II
---------------------------------------------------------------------
Sostanza | Classificazione | Uso consentito
---------------------------------------------------------------------
nickel | CMR 2 | nell'acciaio inossidabile
---------------------------------------------------------------------
Appendice B
CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE
Considerati i tempi di applicazione del regolamento (CE) n.
1272/2008, vi sono modalita' equivalenti di riferimento a una data
classificazione da adottare a seconda del periodo.
1. Criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele ai fini
del punto 2 della parte II.
A. Criteri applicabili a decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31
maggio 2015:
Sostanze
La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti
classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento
(CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9,
2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da
A ad F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione
sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli
effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
Miscele
La miscela e' pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva
67/548/CEE.
B. Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015.
La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una delle
seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del
regolamento (CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9,
2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da
A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione
sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli
effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
2. Atti giuridici della Comunita' relativi all'uso di determinate
sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5, lettera a), della
parte III.
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per
la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono
stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE.
Dal 1° giugno 2015 le pertinenti concentrazioni per la
classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a
norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.
3. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 4
della parte III.
Sostanze
Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR
delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III
riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo
le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della
direttiva 67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele
classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento
(CE) n. 1272/2008.
4. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 5
della parte III.
Sostanze
Il punto 5 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR
della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5 della parte III
riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo le
pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015 il punto 5 della parte III riguarda miscele
classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento (CE) n.
1272/2008.
5. Categorie di sostanze o miscele classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini dell'articolo
46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
Sostanze
L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda
sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il
regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo 46, paragrafo 3,
della direttiva 2009/48/CE riguarda miscele classificate come CMR
delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della
Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 67/548/EEC.
A decorrere dal 1° giugno 2015, l'articolo 46, paragrafo 3, della
direttiva 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR delle
categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
----------------------
Appendice C
Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei
giocattoli destinati ai bambini di eta' inferiore ai 36 mesi o in
altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca, adottati a norma
dell'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE.