Articolo 10 - Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione
1. Le Parti adotteranno le misure necessarie ad assicurare il
coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi
responsabili della protezione dei bambini, la prevenzione e la lotta
allo sfruttamento ed abusi sessuali sui minori, in particolare il
settore dell'educazione, della salute, dei servizi sociali, delle
forze dell'ordine e delle autorita' giudiziarie.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere,
necessarie per istituire o designare:
a. istituzioni nazionali o locali indipendenti competenti per la
promozione e la protezione dei diritti del bambino, assicurando che
esse siano dotate di risorse e di responsabilita' specifiche;
b. meccanismi per la raccolta di dati o punti di informazione a
livello nazionale o locale e in collaborazione con la societa'
civile, che consentano, nel rispetto delle esigenze legate alla
protezione dei dati personali, l'osservazione e la valutazione dei
fenomeni di sfruttamento e di abusi sessuali a danno dei bambini.
3 Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra i poteri pubblici
competenti, la societa' civile ed il settore privato al fine di
meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a
danno dei bambini.