Articolo 26.
1. E' costituito un fondo speciale, nel rispetto delle procedure
in materia di competenza dell'Assemblea Generale, da gestire secondo
i regolamenti finanziari e le norme delle Nazioni Unite, allo scopo
di sostenere l'attuazione delle raccomandazioni adottate dal
Sottocomitato sulla prevenzione a seguito della visita effettuata
presso uno Stato Parte, nonche' per realizzare programmi formativi
rivolti ai meccanismi nazionali di prevenzione.
2. Il fondo speciale puo' essere finanziato attraverso contributi
volontari forniti da governi, organizzazioni intergovernative e
non-governative e altri enti pubblici o privati.