(CODICE CIVILE-art. 36)
                              Art. 36. 
 
 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) 
 
  L'ordinamento interno e l'amministrazione  delle  associazioni  non
riconosciute come persone  giuridiche  sono  regolati  dagli  accordi
degli associati. 
 
  Le dette associazioni possono stare in giudizio  nella  persona  di
coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o
la direzione.