(CODICE CIVILE-art. 37)
                              Art. 37. 
 
                           (Fondo comune). 
 
  I contributi  degli  associati  e  i  beni  acquistati  con  questi
contributi costituiscono il fondo comune  dell'associazione.  Finche'
questa dura, i singoli associati non possono  chiedere  la  divisione
del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.