(CODICE CIVILE-art. 38)
                              Art. 38. 
 
                           (Obbligazioni). 
 
  Per  le  obbligazioni  assunte  dalle  persone  che   rappresentano
l'associazione i terzi possono far valere i loro  diritti  sul  fondo
comune. Delle obbligazioni stesse rispondono  anche  personalmente  e
solidalmente  le  persone  che  hanno  agito  in  nome  e  per  conto
dell'associazione.