(CODICE CIVILE-art. 39)
                              Art. 39. 
 
                             (Comitati). 
 
  I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati  promotori  di
opere pubbliche, monumenti,  esposizioni,  mostre,  festeggiamenti  e
simili sono regolati dalle disposizioni  seguenti,  salvo  quanto  e'
stabilito nelle leggi speciali.