(CODICE CIVILE-art. 41)
                              Art. 41. 
 
    (Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio). 
 
  Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i
suoi  componenti  rispondono  personalmente  e   solidalmente   delle
obbligazioni  assunte.  I  sottoscrittori  sono  tenuti  soltanto   a
effettuare le oblazioni promesse. 
 
  Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.