(CODICE CIVILE-art. 42)
                              Art. 42. 
 
                  (Diversa destinazione dei fondi). 
 
  Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo,  o  questo
non sia piu' attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di
fondi, l'autorita' governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se
questa non e' stata disciplinata al momento della costituzione.