(Convenzione-art. 29)
                             Articolo 29 
 
  Le  parti  contraenti  s'impegnano  a  consegnarsi  reciprocamente,
secondo  le  norme  ed  alle  condizioni  stabilite  negli   articoli
seguenti, le persone che, trovandosi sul territorio di  uno  dei  due
Stati, sono  perseguite  o  condannate  dalle  autorita'  giudiziarie
dell'altro Stato.