(Convenzione-art. 30)
                             Articolo 30 
 
  Le parti contraenti  non  concederanno  l'estradizione  dei  propri
cittadini. La qualita' di cittadino sara' accertata al momento  della
infrazione per la quale e' richiesta l'estradizione. 
  Tuttavia, la parte richiesta si impegna, nella  misura  in  cui  ha
competenza a giudicarli, a far  perseguire  i  propri  cittadini  che
avranno commesso nel territorio dell'altro  Stato  infrazioni  punite
come crimine o  delitto  nei  due  Stati,  quando  l'altra  parte  le
inviera' per via diplomatica una  richiesta  di  procedimento  penale
corredata da fascicoli, documenti,  oggetti  e  informazioni  in  suo
possesso. La parte richiedente sara' informata del seguito che  sara'
dato alla sua richiesta.