Articolo 30 Le parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualita' di cittadino sara' accertata al momento della infrazione per la quale e' richiesta l'estradizione. Tuttavia, la parte richiesta si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a far perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, quando l'altra parte le inviera' per via diplomatica una richiesta di procedimento penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La parte richiedente sara' informata del seguito che sara' dato alla sua richiesta.