Articolo 31 Saranno sottoposti ad estradizione: 1) le persone che sono perseguite per crimini o delitti puniti dalle leggi delle parti contraenti con pena non inferiore almeno a due anni di detenzione; 2) le persone che, per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, sono condannate in contraddittorio o in contumacia, dai tribunali dello Stato richiedente, a pena non inferiore almeno a sei mesi di detenzione. Se il crimine, per cui e' richiesta l'estradizione, e' punito con la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, tale pena sara' sostituita con quella prevista per il medesimo reato dalla legge del paese richiesto.