(Convenzione-art. 31)
                             Articolo 31 
 
  Saranno sottoposti ad estradizione: 
    1) le persone che sono perseguite per crimini  o  delitti  puniti
dalle leggi delle parti contraenti con pena non  inferiore  almeno  a
due anni di detenzione; 
    2) le persone che, per crimini o delitti puniti dalla legge dello
Stato richiesto, sono condannate in contraddittorio o in  contumacia,
dai tribunali dello Stato richiedente, a pena non inferiore almeno  a
sei mesi di detenzione. 
  Se il crimine, per cui e' richiesta l'estradizione, e'  punito  con
la pena capitale dalla legge dello Stato richiedente, tale pena sara'
sostituita con quella prevista per il medesimo reato dalla legge  del
paese richiesto.