(Convenzione-art. 34)
                             Articolo 34 
 
  In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione
sara' accordata alle condizioni previste dalla presente  convenzione,
solo se in tal senso sara' stato deciso dalle parti  contraenti,  con
semplice scambio di lettere, per ogni singolo reato  o  categoria  di
reati specificamente indicati.