(Convenzione-art. 35)
                             Articolo 35 
 
  L'estradizione sara' rifiutata: 
    a) se i reati per i quali e' stata richiesta sono stati  commessi
nello Stato richiesto; 
    b) se i reati sono stati giudicati per via definitiva nello Stato
richiesto; 
    c) se per qualunque causa l'azione penale o la  pena  e'  estinta
secondo  la  legislazione  dello  Stato  richiedente  o  dello  Stato
richiesto al momento della ricezione della richiesta di estradizione; 
    d) se trattandosi di reati commessi fuori  del  territorio  dello
Stato richiedente,  da  uno  straniero,  la  legislazione  del  paese
richiesto non consente il perseguimento dell'azione  penale  per  gli
stessi reati commessi fuori dal suo territorio da uno straniero. 
  L'estradizione potra' essere rifiutata se i reati  formano  oggetto
di azioni penali nello Stato richiesto o sono stati giudicati in  uno
Stato terzo.