(Convenzione-art. 37)
                             Articolo 37 
 
  In caso d'urgenza, su richiesta delle  autorita'  competenti  dello
Stato richiedente, si procedera' all'arresto provvisorio,  in  attesa
dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti  menzionati
al paragrafo a) dell'articolo 36. 
  La domanda di arresto provvisorio sara'  trasmessa  alle  autorita'
competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via  postale  o
telegrafica, sia per mezzo  della  Organizzazione  internazionale  di
polizia criminale (Interpol), sia per ogni altro mezzo che  ne  lasci
una traccia scritta. 
  Con essa si dovra' menzionare l'esistenza di uno dei  documenti  di
cui  al  paragrafo  a)  dell'articolo  36  e  si  dovra'  manifestare
l'intenzione di inviare una domanda di estradizione. Con  essa  sara'
fatta  menzione  altresi'  del  reato  per  il  quale  e'   richiesta
l'estradizione, del tempo e del  luogo  in  cui  e'  stato  commesso,
nonche' dei connotati, il piu' possibile precisi,  della  persona  di
cui  si  tratta.  L'autorita'  richiedente  sara'  informata,   senza
indugio, del seguito dato alla sua domanda.