(Convenzione-art. 40)
                             Articolo 40 
 
  Se l'estradizione e' richiesta contemporaneamente  da  piu'  Stati,
sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, lo  Stato  richiesto
decidera' liberamente, tenuto conto di  tutte  le  circostanze  e  in
particolare della possibilita' di una estradizione ulteriore tra  gli
Stati  richiedenti,  delle  rispettive  date  delle  domande,   della
relativa gravita' e del luogo dei reati.