Articolo 40 Se l'estradizione e' richiesta contemporaneamente da piu' Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilita' di una estradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della relativa gravita' e del luogo dei reati.