(Convenzione-art. 41)
                             Articolo 41 
 
  Nel concedere l'estradizione, tutti gli oggetti che  provengono  da
reato o che possono servire come mezzi di prova, trovati in  possesso
della persona estradata, al  momento  del  suo  arresto,  o  scoperti
successivamente saranno sequestrati e consegnati, su richiesta  dello
Stato richiedente, a quest'ultimo. 
  Detta consegna potra' essere effettuata anche  se  la  estradizione
non  puo'  aver  piu'  seguito  per  l'evasione  o   per   la   morte
dell'estradando. 
  Saranno tuttavia salvi i diritti  acquistati  dai  terzi  su  detti
oggetti, che dovranno essere restituiti, se  tali  diritti  esistono,
allo Stato richiesto, il piu' presto possibile  e  gratuitamente,  al
termine delle azioni penali esercitate nello Stato richiedente. 
  Lo Stato richiesto potra' trattenere  temporaneamente  gli  oggetti
sequestrati qualora li giudichi necessari per il procedimento penale. 
Esso potra'  ugualmente,  trasmettendoli,  riservarsi  di  averli  in
restituzione per  lo  stesso  motivo,  obbligandosi  a  sua  volta  a
ritrasmetterli non appena possibile.