(Convenzione-art. 43)
                             Articolo 43 
 
  Se l'individuo reclamato  e'  accusato  o  condannato  nello  Stato
richiesto per un reato diverso da quello per il quale  l'estradizione
e' richiesta, quest'ultimo Stato  dovra'  ugualmente  decidere  sulla
domanda e far conoscere allo Stato richiedente la relativa  decisione
giusta quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 48.  La  consegna
dell'accusato tuttavia, nel caso  di  accettazione,  sara'  differita
fino a che sia stata soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto. 
  Detta consegna sara' effettuata nella data che sara' concordata  in
conformita' delle disposizioni del terzo comma  dell'articolo  42,  e
saranno allora applicabili i commi 4, 5 e 6 del detto articolo. 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo   non   impediranno   che
l'interessato  possa  essere  inviato  temporaneamente  a   comparire
davanti alle autorita' giudiziarie  dello  Stato  richiedente,  sotto
l'espressa condizione che sara' restituito non appena dette autorita'
si saranno pronunciate.