(Convenzione-art. 44)
                             Articolo 44 
 
  L'individuo che  sara'  stato  consegnato  non  potra'  essere  ne'
perseguito, ne giudicato in contraddittorio, ne' essere  detenuto  in
vista dell'esecuzione  di  una  pena  per  un  reato  anteriore  alla
consegna,  diverso  da  quello  per  il  quale  era  stata  richiesta
l'estradizione, salvo nei casi seguenti: 
    1)  quando,  avendo  avuto  la  liberta'  di  farlo,  l'individuo
estradato non ha lasciato, nei 30 giorni che seguono il suo  rilascio
definitivo, il territorio dello Stato al quale e' stato consegnato  o
se vi e' ritornato dopo averlo lasciato; 
    2) quando lo Stato che lo ha consegnato vi consente, una  domanda
dovra' essere presentata  a  tal  fine,  accompagnata  dai  documenti
previsti al paragrafo a) dell'articolo 36 e da  un  processo  verbale
giudiziario    contenente     le     dichiarazioni     dell'estradato
sull'estensione dell'estradizione e la  menzione  della  possibilita'
che gli e' stata data di inviare una memoria difensiva alle autorita'
dello Stato richiesto. 
  Qualora la qualificazione data al fatto incriminato sia  modificata
nel corso della procedura, l'individuo estradato non sara' perseguito
o giudicato se non nella  misura  in  cui  gli  elementi  costitutivi
dell'infrazione,     nuovamente     qualificata,      permetterebbero
l'estradizione.