(Convenzione-art. 46)
                             Articolo 46 
 
  L'estradizione, in transito attraverso il territorio di  una  delle
parti contraenti, di un individuo consegnato all'altra  parte,  sara'
concessa su domanda inviata per via  diplomatica.  A  sostegno  della
domanda saranno forniti i documenti necessari per  stabilire  che  si
tratta di un reato che da' luogo ad estradizione.  Non  sara'  tenuto
conto delle condizioni  previste  all'articolo  27  e  relative  alla
durata delle pene. 
  Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea,  si  applicheranno  le
disposizioni seguenti: 
    1) qualora non sia previsto un atterraggio, lo Stato  richiedente
avvertira'  lo  Stato  di  cui  sara'  sorvolato  il  territorio   ed
attestera' l'esistenza di uno dei documenti previsti al paragrafo  a)
dell'articolo 36. In caso di atterraggio fortuito detta dichiarazione
produrra' gli effetti della domanda di  arresto  provvisorio  di  cui
allo articolo 37 e lo  Stato  richiedente  inviera'  una  domanda  di
transito alle condizioni previste ai paragrafi precedenti; 
    2) qualora sia previsto  un  atterraggio,  lo  Stato  richiedente
inviera' una domanda di transito. 
  Nel caso in cui lo Stato richiesto del transito chiedesse  pure  la
estradizione,  si  potra'  soprassedere  al  transito  fino   a   che
l'individuo reclamato abbia soddisfatto la giustizia di detto Stato.