(Convenzione-art. 14)
                            ARTICOLO 14. 
 
  1. Il Comitato permanente e' incaricato di  seguire  l'applicazione
della presente Convenzione. Potra' in particolare: 
    rivedere   costantemente   le   disposizioni    della    presente
Convenzione, inclusi gli Allegati, ed esaminare le modifiche  che  si
rendessero necessarie; 
    formulare raccomandazioni alle Parti contraenti circa  le  misure
da adottare per l'attuazione della presente Convenzione; 
    raccomandare opportune misure per  informare  il  pubblico  delle
azioni intraprese nel quadro della presente Convenzione; 
    sottoporre al  Comitato  dei  Ministri  raccomandazioni  relative
all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla
presente Convenzione; 
    avanzare proposte  per  una  maggiore  efficacia  della  presente
Convenzione e tendenti a concludere con Stati  che  non  siano  Parti
contraenti  della  Convenzione  accordi   per   una   piu'   efficace
conservazione delle specie o gruppi di specie. 
  2. Per l'espletamento delle sue  funzioni  il  Comitato  permanente
potra', di  propia  iniziativa,  promuovere  riunioni  di  gruppi  di
esperti.