(Regolamento - art. 33)
                               Art. 33 
 
  1. - Nessuna misura sanitaria puo' essere imposta da parte  di  uno
Stato alle navi che attraversano le sue acque territoriali senza fare
scalo in un porto o sulla costa. 
  2. - Qualora per un motivo qualsiasi la nave faccia scalo,  possono
essere applicate  le  leggi  ed  i  regolamenti  in  vigore  in  quel
territorio, senza tuttavia prevaricare le disposizioni  previste  dal
presente Regolamento.