Art. 33 1. - Nessuna misura sanitaria puo' essere imposta da parte di uno Stato alle navi che attraversano le sue acque territoriali senza fare scalo in un porto o sulla costa. 2. - Qualora per un motivo qualsiasi la nave faccia scalo, possono essere applicate le leggi ed i regolamenti in vigore in quel territorio, senza tuttavia prevaricare le disposizioni previste dal presente Regolamento.