(Regolamento - art. 34)
                               Art. 34 
 
  1. - Nessuna misura sanitaria al di fuori della visita medica  puo'
essere adottata nei confronti di una nave indenne da infezioni, cosi'
come definita nel Titolo V, che  imbocchi  un  canale  od  altra  via
marittima situata nel territorio di uno Stato, al fine di raggiungere
un porto situato nel territorio di un altro Stato. 
  Tale  disposizione  non  si  applica  nei  confronti   delle   navi
provenienti da  una  zona  infetta  o  aventi  a  bordo  una  persona
proveniente da tale zona, fino a quando non sia trascorso il  periodo
d'incubazione della malattia di cui e' infetta la zona. 
  2. - La sola misura applicabile ad una nave indenne  che  si  trovi
nell'uno o nell'altro  dei  casi  di  cui  sopra  potra'  essere,  se
necessario, l'imbarco di un pubblico ufficiale del servizio sanitario
onde evitare ogni contatto non autorizzato tra la nave e la  costa  e
sorvegliare sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 30. 
  3. - L'Autorita' sanitaria consentira' ad una nave che si trovi  in
uno dei casi sopradescritti d'imbarcare, sotto il proprio  controllo,
combustibile o carburanti, acqua potabile, viveri e provviste. 
  4. - Durante il loro passaggio attraverso un  canale  o  altra  via
marittima, le navi infette o sospette possono essere trattate come se
facessero scalo in un porto del territorio nel quale  e'  situato  il
canale o la via marittima.