Art. 34 1. - Nessuna misura sanitaria al di fuori della visita medica puo' essere adottata nei confronti di una nave indenne da infezioni, cosi' come definita nel Titolo V, che imbocchi un canale od altra via marittima situata nel territorio di uno Stato, al fine di raggiungere un porto situato nel territorio di un altro Stato. Tale disposizione non si applica nei confronti delle navi provenienti da una zona infetta o aventi a bordo una persona proveniente da tale zona, fino a quando non sia trascorso il periodo d'incubazione della malattia di cui e' infetta la zona. 2. - La sola misura applicabile ad una nave indenne che si trovi nell'uno o nell'altro dei casi di cui sopra potra' essere, se necessario, l'imbarco di un pubblico ufficiale del servizio sanitario onde evitare ogni contatto non autorizzato tra la nave e la costa e sorvegliare sull'applicazione delle disposizioni dell'art. 30. 3. - L'Autorita' sanitaria consentira' ad una nave che si trovi in uno dei casi sopradescritti d'imbarcare, sotto il proprio controllo, combustibile o carburanti, acqua potabile, viveri e provviste. 4. - Durante il loro passaggio attraverso un canale o altra via marittima, le navi infette o sospette possono essere trattate come se facessero scalo in un porto del territorio nel quale e' situato il canale o la via marittima.