(Regolamento - art. 35)
                               Art. 35 
 
  Nonostante ogni disposizione contraria del presente Regolamento,  e
fatta eccezione per l'art.  76,  non  verra'  imposta  alcuna  misura
sanitaria oltre  alla  visita  medica  ai  passeggeri  ed  ai  membri
dell'equipaggio: 
    a) che si trovino su di una nave indenne e  che  non  lascino  la
nave; 
    b) in transito, che si trovino a bordo di un aeromobile  indenne,
se non attraversano i limiti della zona di  transito  diretto  di  un
aeroporto del territorio attraverso il quale si effettua il  transito
o se, in attesa della creazione di una tale zona dell'aeroporto, essi
si sottopongano alle misure di isolamento  prescritte  dall'Autorita'
sanitaria per impedire il diffondersi delle malattie. Nel caso in cui
una persona che si trovi nelle condizioni previste in precedenza  sia
obbligata a lasciare l'aeroporto dove e' sbarcata,  e  cio'  al  solo
scopo di proseguire il  viaggio  e  partire  da  un  altro  aeroporto
vicino, essa continua a godere  dell'esenzione  suddetta  se  il  suo
trasferimento avviene  sotto  il  controllo  dell'Autorita'  o  delle
Autorita' sanitarie.