(Convenzione - art. 23)
                            ARTICOLO 23. 
 
  Nessuna disposizione della presente Convenzione  pregiudichera'  le
eventuali disposizioni piu' favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra
l'uomo e la donna gia' contenute: 
    a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure 
    b) in ogni altra Convenzione, trattato o  accordo  internazionale
in vigore in tale Stato.