ARTICOLO 23. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudichera' le eventuali disposizioni piu' favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna gia' contenute: a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.