(Convenzione - art. 26)
                            ARTICOLO 26. 
 
  1. Ogni Stato parte  puo'  richiedere,  in  qualsiasi  momento,  la
revisione della presente Convenzione indirizzando  una  comunicazione
scritta in tale  senso  al  Segretario  Generale  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. 
  2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle misure  da
prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.