(Convenzione - art. 27)
                            ARTICOLO 27. 
 
  1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo  giorno
dalla   data   del   deposito   presso   il    Segretario    Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del  ventesimo  strumento  di
ratifica o di adesione. 
  2.  Per  ciascuno  degli  Stati  che  ratificheranno  la   presente
Convenzione, o che vi  aderiranno  dopo  il  deposito  del  ventesimo
strumento di ratifica o  di  adesione,  la  Convenzione  entrera'  in
vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento  di
ratifica o d'adesione dello Stato medesimo.