(Convenzione - art. 29)
                            ARTICOLO 29. 
 
  1. Ogni  controversia  tra  due  o  piu'  Stati  parte  concernente
l'interpretazione o l'applicazione della  presente  Convenzione,  che
non sia regolata per via negoziale, sara' sottoposta ad arbitrato,  a
richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi  che  seguono  la  data
della domanda di arbitrato  le  parti  non  giungono  ad  un  accordo
sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi  delle  parti  puo'
sottoporre la controversia alla Corte  internazionale  di  giustizia,
depositando una richiesta conforme allo statuto della Corte. 
  2. Ogni Stato parte potra'  dichiarare,  al  momento  della  firma,
della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, che non  si
considera vincolato alle disposizioni del paragrafo  1  del  presente
articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle  suddette
disposizioni nei confronti di uno Stato  parte  che  avra'  formulato
tali riserve. 
  3. Ogni Stato parte che avra' formulato una riserva in  conformita'
alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo,  potra',  in
qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di  una  notifica
indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni
Unite.