(Convenzione - art. 30)
                            ARTICOLO 30. 
 
  La presente  Convenzione,  i  cui  testi  inglese,  arabo,  cinese,
spagnolo, francese e russo fanno ugualmente  fede,  sara'  depositata
presso  di  Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite. 
 
  In fede di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato la presente Convenzione.