ARTICOLO 26 CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: COMPOSIZIONE 1. Ciascun membro sara' rappresentato nel Consiglio dei Governatori e nominera' un governatore ed un supplente. Ciascun governatore e ciascun sostituto seguira' la volonta' del membro nominante. Nessun supplente potra' votare se non nell'assenza del governatore principale. Ad ogni riunione annuale il Consiglio dei Governatori eleggera' a Presidente del Consiglio uno dei governatori. Il Presidente del Consiglio dei Governatori rimarra' in carica fino all'elezione del Presidente successivo. 2. I governatori ed i supplenti svolgeranno le loro funzioni senza venire in quanto tali remunerati dalla Banca, ma la Banca potra' pagar loro spese ragionevoli in cui essi siano incorsi nel partecipare alle riunioni.