(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 27)
                             ARTICOLO 27 
                  CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: POTERI 
1. Al Consiglio dei Governatori verranno  conferiti  tutti  i  poteri
della Banca. 
2. Il Consiglio dei Governatori  potra'  delegare  al  Consiglio  dei
Direttori ciascuno dei, o tutti  i  propri  poteri,  fatto  salvo  il
potere di: 
(a) ammettere nuovi membri  e  stabilire  le  condizioni  della  loro
ammissione; 
(b) aumentare o  diminuire  il  capitale  sociale  autorizzato  della
Banca; 
(c) sospendere un membro; 
(d)  decidere  ricorsi  contro  decisioni  prese  dal  Consiglio  dei
Direttori riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente
Accordo; 
(e)  autorizzare  la  conclusione  di   accordi   generali   per   la
cooperazione con Governi e con altre organizzazioni internazionali; 
(f) eleggere i direttori ed il Presidente della Banca; 
(g) stabilire la remunerazione dei direttori e dei loro supplenti; 
(h) stabilire le riserve e la distribuzione dei profitti netti  della
Banca; 
(i) emendare il presente Accordo; 
(j) decidere di porre  termine  alle  operazioni  della  Banca  e  di
distribuire il suo attivo; 
(k) scegliere revisori esterni per certificare il  bilancio  generale
ed il rendiconto di profitti e perdite della Banca, e scegliere altri
esperti  che  potranno  essere  necessari  per  fare  una   relazione
sull'amministrazione generale della Banca; 
(l) approvare, dopo il riesame della relazione dei revisori  esterni,
il bilancio generale ed i rendiconti di profitti e perdite della 
Banca; e 
(m) esercitare ogni altro potere espressamente assegnato al Consiglio
dei Governatori nel presente Accordo. 
3.  Il  Consiglio  dei  Governatori  manterra'  il  pieno  potere  di
esercitare la propria autorita'  su  qualsiasi  materia  delegata  al
Consiglio dei Direttori conformemente al  paragrafo  2  del  presente
Articolo.