ARTICOLO 27 CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: POTERI 1. Al Consiglio dei Governatori verranno conferiti tutti i poteri della Banca. 2. Il Consiglio dei Governatori potra' delegare al Consiglio dei Direttori ciascuno dei, o tutti i propri poteri, fatto salvo il potere di: (a) ammettere nuovi membri e stabilire le condizioni della loro ammissione; (b) aumentare o diminuire il capitale sociale autorizzato della Banca; (c) sospendere un membro; (d) decidere ricorsi contro decisioni prese dal Consiglio dei Direttori riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo; (e) autorizzare la conclusione di accordi generali per la cooperazione con Governi e con altre organizzazioni internazionali; (f) eleggere i direttori ed il Presidente della Banca; (g) stabilire la remunerazione dei direttori e dei loro supplenti; (h) stabilire le riserve e la distribuzione dei profitti netti della Banca; (i) emendare il presente Accordo; (j) decidere di porre termine alle operazioni della Banca e di distribuire il suo attivo; (k) scegliere revisori esterni per certificare il bilancio generale ed il rendiconto di profitti e perdite della Banca, e scegliere altri esperti che potranno essere necessari per fare una relazione sull'amministrazione generale della Banca; (l) approvare, dopo il riesame della relazione dei revisori esterni, il bilancio generale ed i rendiconti di profitti e perdite della Banca; e (m) esercitare ogni altro potere espressamente assegnato al Consiglio dei Governatori nel presente Accordo. 3. Il Consiglio dei Governatori manterra' il pieno potere di esercitare la propria autorita' su qualsiasi materia delegata al Consiglio dei Direttori conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo.