ARTICOLO 28 CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: PROCEDURA 1. Il Consiglio dei Governatori terra' una riunione annuale e altre riunioni che potranno essere disposte dal Consiglio dei Governatori o convocate dal Consiglio dei Direttori. Le riunioni del Consiglio dei Governatori, fatta salva la riunione annuale, saranno convocate dal Consiglio dei Direttori ogniqualvolta cio' venga richiesto da una maggioranza dei membri della Banca. 2. Una maggioranza del numero complessivo dei governatori costituira' un quorum per qualsiasi riunione del Consiglio dei Governatori, a condizione che tale maggioranza rappresenti non meno dei due terzi del potere complessivo di voto dei membri. 3. Il Consiglio dei Governatori potra' per regolamento stabilire una procedura per la quale il Consiglio dei Direttori possa, quando quest'ultimo ritenga tale azione opportuna, ottenere un voto dei governatori su una questione specifica, senza convocare una riunione del Consiglio dei Governatori. 4. Il Consiglio dei Governatori potra' istituire strutture ausiliarie che siano necessarie e appropriate per lo svolgimento dell'attivita' della Banca.