(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 29)
                             ARTICOLO 29 
                CONSIGLIO DEI DIRETTORI: COMPOSIZIONE 
1. (a) Il Consiglio dei Direttori sara' composto di sette (7)  membri
di cui: 
(i) cinque (5) saranno scelti dai governatori rappresentanti membri 
regionali; e 
(ii) due (2) saranno scelti  dai  governatori  rappresentanti  membri
non-regionali, (5) 
(b) Quando altri Stati o Territori diventino membri il Consiglio  dei
Governatori potra', con voto di non meno dei  due  terzi  del  numero
complessivo dei governatori rappresentanti non meno  dei  tre  quarti
del potere di  voto  complessivo  dei  membri,  aumentare  il  numero
complessivo dei direttori. 
(c) I direttori saranno scelti in  conformita'  con  le  norme  ed  i
regolamenti,  che  dovranno  essere  adottati   dal   Consiglio   dei
Governatori con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo
dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere  di
voto  complessivo  dei  membri.  Dette  norme  renderanno   operativi
principi relativi ai  direttori  regionali,  esposti  nella  Parte  I
dell'Allegato B al presente  Accordo.  Fino  a  che  tali  norme  non
verranno adottate, i direttori saranno scelti in conformita'  con  la
Parte II del suddetto Allegato B. (6) 
2. I direttori  saranno  persone  di  alta  competenza  in  questioni
economiche  e  finanziarie  e  saranno  scelti  prestando  la  dovuta
attenzione al principio di una equa distribuzione geografica. 
3. Ciascun direttore nominera'  un  supplente  con  pieno  potere  di
rappresentarlo quando egli non sia presente. 
4. I direttori resteranno in carica per un periodo di due (2) anni  e
potranno essere rieletti per un  ulteriore  o  ulteriori  periodi  di
carica. Essi eserciteranno  le  loro  funzioni  fino  a  che  i  loro
successori non siano stati destinati e  non  abbiano  preso  possesso
della carica. Se si rende vacante il  posto  di  un  direttore  prima
della scadenza del suo mandato, la vacanza sara' coperta da un  nuovo
direttore che sara' scelto dai governatori  rappresentanti  i  membri
che avevano scelto il suo predecessore. Il nuovo  direttore  rimarra'
in carica per il resto del periodo di carica del suo predecessore. 
    
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5. In data 21 Aprile 1972 il Consiglio dei Governatori ha aumentato a
dieci (10) il numero dei direttori  ed  a  otto  (8)  il  numero  dei
direttori regionali ed in  data  20  Agosto  1976  il  Consiglio  dei
Governatori ha aumentato ad undici (11) il numero dei direttori ed  a
nove (9) il numero dei direttori regionali. In data 28 Agosto 1981 il
Consiglio dei Governatori ha aumentato a dodici (12)  il  numero  dei
direttori ed a dieci (10) il numero dei  direttori  regionali  ed  in
data 11 Maggio 1983 il  Consiglio  dei  Governatori  ha  aumentato  a
tredici (13) il numero dei direttori ed  a  tre  (3)  il  numero  dei
direttori non-regionali.


    
6. In data 21 Aprile 1972 il Consiglio dei Governatori ha adottato le
Norme di Procedura per la scelta dei Direttori, che sono  esposte  in
Appendice all'Allegato B al presente Accordo.