ARTICOLO 29 CONSIGLIO DEI DIRETTORI: COMPOSIZIONE 1. (a) Il Consiglio dei Direttori sara' composto di sette (7) membri di cui: (i) cinque (5) saranno scelti dai governatori rappresentanti membri regionali; e (ii) due (2) saranno scelti dai governatori rappresentanti membri non-regionali, (5) (b) Quando altri Stati o Territori diventino membri il Consiglio dei Governatori potra', con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri, aumentare il numero complessivo dei direttori. (c) I direttori saranno scelti in conformita' con le norme ed i regolamenti, che dovranno essere adottati dal Consiglio dei Governatori con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri. Dette norme renderanno operativi principi relativi ai direttori regionali, esposti nella Parte I dell'Allegato B al presente Accordo. Fino a che tali norme non verranno adottate, i direttori saranno scelti in conformita' con la Parte II del suddetto Allegato B. (6) 2. I direttori saranno persone di alta competenza in questioni economiche e finanziarie e saranno scelti prestando la dovuta attenzione al principio di una equa distribuzione geografica. 3. Ciascun direttore nominera' un supplente con pieno potere di rappresentarlo quando egli non sia presente. 4. I direttori resteranno in carica per un periodo di due (2) anni e potranno essere rieletti per un ulteriore o ulteriori periodi di carica. Essi eserciteranno le loro funzioni fino a che i loro successori non siano stati destinati e non abbiano preso possesso della carica. Se si rende vacante il posto di un direttore prima della scadenza del suo mandato, la vacanza sara' coperta da un nuovo direttore che sara' scelto dai governatori rappresentanti i membri che avevano scelto il suo predecessore. Il nuovo direttore rimarra' in carica per il resto del periodo di carica del suo predecessore. ------------------ 5. In data 21 Aprile 1972 il Consiglio dei Governatori ha aumentato a dieci (10) il numero dei direttori ed a otto (8) il numero dei direttori regionali ed in data 20 Agosto 1976 il Consiglio dei Governatori ha aumentato ad undici (11) il numero dei direttori ed a nove (9) il numero dei direttori regionali. In data 28 Agosto 1981 il Consiglio dei Governatori ha aumentato a dodici (12) il numero dei direttori ed a dieci (10) il numero dei direttori regionali ed in data 11 Maggio 1983 il Consiglio dei Governatori ha aumentato a tredici (13) il numero dei direttori ed a tre (3) il numero dei direttori non-regionali. 6. In data 21 Aprile 1972 il Consiglio dei Governatori ha adottato le Norme di Procedura per la scelta dei Direttori, che sono esposte in Appendice all'Allegato B al presente Accordo.