(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 33)
                             ARTICOLO 33 
                            IL PRESIDENTE 
1. Il Consiglio dei Governatori, con voto di non meno dei  due  terzi
del numero complessivo dei governatori rappresentanti  non  meno  dei
tre quarti del potere di voto complessivo dei  membri,  eleggera'  un
Presidente della Banca. Il Presidente, durante il periodo  della  sua
carica non sara' ne' governatore ne' direttore, ne' sostituto di  uno
dei due. 
2. La durate della carica di Presidente sara' quella che il Consiglio
dei  Governatori  potra'  stabilire,  comunque  per  un  periodo  non
superiore a cinque (5) anni. Egli potra' essere  rieletto.  Cessera',
comunque, dalla sua carica quando il Consiglio dei Governatori  cosi'
decida, con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei
governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto
complessivo dei membri. 
3. Il Presidente sara' Presidente del Consiglio dei Direttori ma  non
avra' diritto di voto, fatto salvo il diritto  di  voto  in  caso  di
uguale ripartizione dei voti. 
Potra' partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori ma non
votera'. 
4. Il Presidente sara' il Direttore Generale della Banca e dirigera',
sotto la direzione del Consiglio dei Direttori, gli  affari  correnti
della Banca. Sara' responsabile dell'organizzazione, della  nomina  e
del licenziamento dei funzionari e del personale, sotto il  controllo
generale del Consiglio dei Direttori. 
5. Il Presidente ed il Vice-Presidente saranno persone in possesso di
una vasta esperienza in materie riguardanti la finanza e lo  sviluppo
nel settore pubblico o privato. 
6. Nel nominare funzionari e personale il Presidente, fatta salva  la
somma importanza di assicurare i piu' alti livelli di efficienza e di
competenza tecnica, sara' particolarmente attento a che il  personale
venga  reclutato  per  quanto  possibile  sulla   base   di   un'equa
distribuzione geografica.