ARTICOLO 33 IL PRESIDENTE 1. Il Consiglio dei Governatori, con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri, eleggera' un Presidente della Banca. Il Presidente, durante il periodo della sua carica non sara' ne' governatore ne' direttore, ne' sostituto di uno dei due. 2. La durate della carica di Presidente sara' quella che il Consiglio dei Governatori potra' stabilire, comunque per un periodo non superiore a cinque (5) anni. Egli potra' essere rieletto. Cessera', comunque, dalla sua carica quando il Consiglio dei Governatori cosi' decida, con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri. 3. Il Presidente sara' Presidente del Consiglio dei Direttori ma non avra' diritto di voto, fatto salvo il diritto di voto in caso di uguale ripartizione dei voti. Potra' partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori ma non votera'. 4. Il Presidente sara' il Direttore Generale della Banca e dirigera', sotto la direzione del Consiglio dei Direttori, gli affari correnti della Banca. Sara' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento dei funzionari e del personale, sotto il controllo generale del Consiglio dei Direttori. 5. Il Presidente ed il Vice-Presidente saranno persone in possesso di una vasta esperienza in materie riguardanti la finanza e lo sviluppo nel settore pubblico o privato. 6. Nel nominare funzionari e personale il Presidente, fatta salva la somma importanza di assicurare i piu' alti livelli di efficienza e di competenza tecnica, sara' particolarmente attento a che il personale venga reclutato per quanto possibile sulla base di un'equa distribuzione geografica.