(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 34)
                             ARTICOLO 34 
                          IL VICE-PRESIDENTE 
1. Un Vice-Presidente sara' nominato dal Consiglio dei  Direttori  su
raccomandazione del Presidente. Il Vice-Presidente rimarra' in carica
per    il    periodo,    esercitera'    l'autorita'    e    svolgera'
nell'amministrazione della Banca le  funzioni,  che  potranno  essere
stabiliti dal Consiglio dei Direttori.  In  assenza,  o  in  caso  di
incapacita' del Presidente, o mentre tale  ufficio  sia  vacante,  il
Vice-Presidente esercitera' l'autorita' e svolgera' le  funzioni  del
Presidente. 
2.Il Vice-Presidente potra' partecipare alle riunioni  del  Consiglio
dei Direttori ma non avra' diritto di voto a tali  riunioni,  eccetto
il caso in cui egli debba esprimere il voto decisivo quando agisca in
vece del Presidente.