(Accordo istitutivo della banca di sviluppo dei caraibi-art. 39)
                             ARTICOLO 39 
                   DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NETTO 
1. Il Consiglio dei Governatori stabilira' almeno una volta all'anno,
come utilizzare il reddito netto della Banca  proveniente  dalle  sue
operazioni ordinarie  e  quale  sua  percentuale,  se  esiste,  sara'
distribuita, dopo aver preso disposizioni per le riserve o per  altri
scopi,  all'eccedenza,  e  quale  percentuale,   se   esiste,   sara'
distribuita, nonostante le disposizioni dell'Articolo 12,  a  qualche
fondo  speciale,  incluso  il  Fondo  Speciale  per  lo  Sviluppo,  o
distribuita ai membri. 
2.  Il  Consiglio  dei  Governatori  stabilira',  almeno  una   volta
all'anno, come utilizzare il  reddito  netto  proveniente  dalle  sue
operazioni speciali, conformemente a qualsiasi  norma  e  regolamento
che governano ciascun fondo speciale ed a qualsiasi accordo a  questo
connesso. 
3. Qualsiasi distribuzione del reddito netto ai sensi del paragrafo 1
del presente Articolo sara' fatta a ciascun membro nella  percentuale
dei pagamenti complessivi fatti  da  detto  membro  conformemente  al
paragrafo 2 (a) dell'Articolo 7 e dell'ammontare medio  dei  prestiti
non erogati durante l'anno  effettuati  nella  valuta  corrispondente
alla sua sottoscrizone ai sensi del paragrafo  2(b)  dell'Articolo  7
rispetto al totale di tali importi per tutti i membri. 
4. I pagamenti saranno effettuati nella maniera e nella valuta che il
Consiglio dei Governatori decidera'.