(all. 2 - art. 1)
                                                          Allegato b)

            ISTITUTI TECNICI SUPERIORI: SCHEMA DI STATUTO

                               Art. 1.

                            Costituzione.

    E'   costituita   una  Fondazione  denominata  «Istituto  tecnico
superiore  per  »  (Indicare  il  settore  di riferimento: efficienza
energetica; mobilita' sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove
tecnologie  per  il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e
le   attivita'  culturali;  tecnologie  della  informazione  e  della
comunicazione) con sede nella provincia di
    Essa   risponde   ai  principi  e  allo  schema  giuridico  della
fondazione  di  partecipazione  nell'ambito  del piu' vasto genere di
fondazioni  disciplinato  dal  codice  civile  e  leggi collegate. La
Fondazione  non  persegue fini di lucro e non puo' distribuire utili.
Le  finalita'  della  Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e
nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

                               Art. 2.

                             Finalita'.

    In relazione alle priorita' strategiche per lo sviluppo economico
del  Paese  e  negli  ambiti  e  secondo  le priorita' indicati dalla
programmazione  regionale,  la  Fondazione  persegue  le finalita' di
promuovere  la  diffusione  della  cultura  tecnica e scientifica, di
sostenere  le  misure  per  lo  sviluppo dell'economia e le politiche
attive del lavoro.
    La  Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti
obiettivi:
      assicurare,  con  continuita', l'offerta di tecnici superiori a
livello  post-secondario  in  relazione  a figure che rispondano alla
domanda  proveniente  dal  mondo  del  lavoro  pubblico  e privato in
relazione al settore di riferimento sopra indicato;
      sostenere   l'integrazione   tra   i   sistemi  di  istruzione,
formazione   e   lavoro,   con   particolare   riferimento   ai  poli
tecnico-professionali  di  cui  all'art.  13, comma 2, della legge n.
40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
      sostenere  le  misure  per  l'innovazione  e  il  trasferimento
tecnologico alle piccole e medie imprese;
      diffondere  la  cultura  tecnica  e  scientifica  e  promuovere
l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni
tecniche;
      stabilire  organici rapporti con i fondi interprofessionali per
la formazione continua dei lavoratori.

                               Art. 3.

            Attivita' strumentali, accessorie e connesse.

    Per  il  raggiungimento  delle  proprie  finalita', la Fondazione
potra',  tra  l'altro,  svolgere  le seguenti attivita': (ad esempio,
condurre  attivita'  di  studio,  ricerca, progettazione, consulenza,
informazione  e  formazione  nel  settore  sopra  indicato;  condurre
attivita'    promozionali   e   di   pubbliche   relazioni,   inclusa
l'organizzazione  e  la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
stipulare   atti   o   contratti  con  soggetti  pubblici  o  privati
considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della
Fondazione;   partecipare   ad   associazioni,   enti,   istituzioni,
organizzazioni  pubbliche  e  private  la  cui attivita' sia rivolta,
direttamente  o  indirettamente,  al  perseguimento di scopi simili o
affini  a  quelli  della  Fondazione;  costituire  o  concorrere alla
costituzione,  sempre  in  via  accessoria  e  strumentale, diretta o
indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di societa' di
persone  e/o  capitali,  nonche'  partecipare a societa' del medesimo
tipo;  promuovere  forme  di  cooperazione  e  scambio  tra  soggetti
pubblici  e  privati,  nazionali  ed  esteri,  operanti  nel  settore
interessato  dall'attivita'  della  Fondazione;  svolgere  ogni altra
attivita' idonea al perseguimento degli scopi istituzionali).

                               Art. 4.

                             Patrimonio.

    Il patrimonio della Fondazione e' composto:
      dal  fondo  di  dotazione  costituito  dai  conferimenti  -  in
proprieta',  uso  o  possesso  a  qualsiasi titolo - di denaro o beni
mobili  e immobili, o altre utilita' impiegabili per il perseguimento
degli   scopi,   effettuati   all'atto   della   costituzione  ovvero
successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
      dai  beni  mobili  e  immobili  che  pervengano o perverranno a
qualsiasi titolo alla Fondazione;
      dalle  elargizioni  fatte  da  enti  o  da privati con espressa
destinazione a incremento del patrimonio;
      da  contributi  attribuiti  al  patrimonio dall'Unione europea,
dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

                               Art. 5.

                         Fondo di gestione.

    Il Fondo di gestione della Fondazione e' costituito da:
      ogni   eventuale  provento,  contributo,  donazione  o  lascito
destinato  all'attuazione  degli  scopi statutari e non espressamente
destinato all'incremento del patrimonio;
      dalle  rendite  e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle
attivita' della Fondazione medesima;
      dai   ricavi   delle   attivita'   istituzionali,   accessorie,
strumentali e connesse.
    Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il
funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi
scopi.

                               Art. 6.

                       Esercizio finanziario.

    L'esercizio  finanziario  ha  inizio  il  1° gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno.
    Entro  il  mese  di novembre il Consiglio di indirizzo approva il
bilancio   di  previsione  dell'esercizio  successivo,  ed  entro  il
30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.
    Gli   organi   della  Fondazione,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  possono  contrarre  impegni  e assumere obbligazioni nei
limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
    Gli  impegni  di  spesa e le obbligazioni, direttamente contratti
dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio
di  indirizzo  muniti  di delega, non possono eccedere i limiti degli
stanziamenti  approvati;  gli eventuali avanzi delle gestioni annuali
dovranno  essere  impiegati  per  la  ricostituzione  del  patrimonio
eventualmente  necessaria a seguito della gestione annuale, prima che
per   il   potenziamento  delle  attivita'  della  fondazione  o  per
l'acquisto  di  beni  strumentali per l'incremento o il miglioramento
della sua attivita'.
    E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonche'
di   fondi  e  riserve  durante  la  vita  della  Fondazione,  se  la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

                               Art. 7.

                      Membri della Fondazione.

    I   membri   della   Fondazione   si   dividono  in  Fondatori  e
Partecipanti.
    Fondatori.
    Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che
hanno promosso la Fondazione:
      ...  (istituto  di  istruzione  secondaria superiore, statale o
paritario,  che  in  relazione  all'art.  13  della  legge n. 40/2007
appartenga   all'ordine   tecnico   o  professionale,  ubicato  nella
provincia sede della fondazione);
      ...  (struttura  formativa accreditata dalla Regione per l'alta
formazione ubicata nella provincia sede della fondazione);
      ...  (impresa  del  settore  produttivo e/o associazione cui si
riferisce l'istituto tecnico superiore);
      ...  (dipartimento universitario o altro organismo appartenente
al sistema della ricerca scientifica e tecnologica );
      ...  (Ente  locale  -  comune, provincia, citta' metropolitana,
comunita' montana).
    ... altri ( in relazione alle indicazioni delle Regioni
    Possono  divenire  Fondatori,  a  seguito  di delibera adottata a
maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e
giuridiche,   pubbliche   o   private,   gli   enti   o  agenzie  che
contribuiscano  al  Fondo  di  dotazione o al Fondo di gestione nelle
forme  e  nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo,
ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.
    Partecipanti.
    Possono  ottenere  la  qualifica  di  Partecipanti,  a seguito di
delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche,
pubbliche  e  private,  gli enti e le associazioni che contribuiscono
agli scopi della Fondazione:
      1)  con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella
stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
      2)  con  l'attribuzione  di  beni,  materiali  e immateriali, e
servizi;
      3) con attivita' professionali di particolare rilievo.
    Il Consiglio di indirizzo potra' determinare, con regolamento, la
possibile  suddivisione  e  il  raggruppamento  dei  Partecipanti per
categorie di attivita' e partecipazione alla Fondazione, in relazione
alla continuita', qualita' e quantita' dell'apporto.

                               Art. 8.

                        Esclusione e recesso.

    Il   Consiglio  di  indirizzo  decide,  a  maggioranza  assoluta,
l'esclusione  di  Fondatori  e  Partecipanti  per  grave  e reiterato
inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto,
tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
      inadempimento  dell'obbligo  di effettuare le contribuzioni e i
conferimenti previsti dal presente Statuto;
      condotta  incompatibile  con il dovere di collaborazione con le
altre componenti della Fondazione;
      comportamento   contrario   al   dovere   di   prestazioni  non
patrimoniali.
    Nel  caso  di  enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo
anche per i seguenti motivi:
      estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
      apertura di procedure di liquidazione;
      fallimento  e/o  apertura  delle  procedure  concorsuali  anche
stragiudiziali.
    I   Partecipanti   possono,   in  ogni  momento,  recedere  dalla
Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il
dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

                               Art. 9.

                      Organi della Fondazione.

    Gli organi della Fondazione sono:
      il Consiglio di indirizzo
      la Giunta esecutiva
      il Presidente
      il Comitato tecnico-scientifico
      l'Assemblea di partecipazione
      il Revisore dei conti

                              Art. 10.

                       Consiglio di indirizzo.

    Il  Consiglio  di  indirizzo e' l'organo al quale e' riservata la
deliberazione  degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al
raggiungimento dei suoi scopi.
    Si  compone  in  modo  che  siano  rappresentati tutti i soggetti
fondatori   ed   altri   rappresentanti   eletti   dall'Assemblea  di
Partecipazione,  fermo  restando  che  il numero di questi ultimi non
puo' superare un terzo dei soci fondatori.
    La   qualita'  di  membro  del  Consiglio  di  indirizzo  non  e'
incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.
    Il Consiglio, in particolare:
      stabilisce  le  linee generali delle attivita' della Fondazione
secondo  un  piano  di  durata  triennale  per il perseguimento delle
finalita' di cui all'art. 2 del presente Statuto;
      stabilisce  i  criteri  ed i requisiti per l'attribuzione della
qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7;
      nomina due componenti della Giunta esecutiva;
      nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
      nomina il Revisore dei conti;
      approva  il  bilancio  di  previsione  e  il  conto  consuntivo
predisposti dalla Giunta esecutiva;
      approva  il  regolamento  della  Fondazione,  predisposto dalla
Giunta esecutiva;
      delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
      svolge le ulteriori funzioni statutarie.
    A maggioranza assoluta, delibera:
      la nomina del Presidente della Fondazione;
      l'attribuzione  della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art.
7;
      eventuali modifiche del presente Statuto;
      lo   scioglimento   della   Fondazione  e  la  devoluzione  del
patrimonio.

                              Art. 11.

                             Presidente.

    Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
    Resta in carica per un triennio ed e' rieleggibile.
    Presiede  il  Consiglio  di  indirizzo,  la  Giunta  esecutiva  e
l'Assemblea dei Partecipanti.
    Cura  le  relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali
ed  altri  organismi  per  instaurare  rapporti  di  collaborazione a
sostegno delle attivita' della Fondazione.

                              Art. 12.

                          Giunta esecutiva.

    La  Giunta  esecutiva  e'  composta  da  cinque membri di cui due
scelti  dal  Consiglio  di  indirizzo  e uno scelto dall'Assemblea di
Partecipazione.  Il  dirigente  scolastico  pro tempore dell'istituto
tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto
tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente
locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.
    I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto
dal  presente  articolo,  restano  in  carica  per un triennio e sono
rieleggibili,  salvo  revoca  da parte dell'Organo che li ha nominati
prima della scadenza del mandato.
    La  Giunta  esecutiva  provvede  all'amministrazione  ordinaria e
straordinaria  ed  alla  gestione  della  Fondazione,  con criteri di
economicita',  efficacia  ed  efficienza, ai fini dell'attuazione del
piano triennale di attivita' deliberato dal Consiglio di indirizzo.
    La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo
e  il  conto  consuntivo  da sottoporre al Consiglio di indirizzo per
l'approvazione.
    Provvede  a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione
da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

                              Art. 13.

                    Comitato tecnico-scientifico.

    Il   Comitato   tecnico-scientifico  e'  l'organo  interno  della
Fondazione,  che  formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo
in  ordine ai programmi e alle attivita' della Fondazione e definisce
gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attivita'.
    I  suoi  componenti,  nominati  nel  numero massimo stabilito dal
Consiglio  di  indirizzo  tra persone particolarmente qualificate nel
settore  d'interesse  della  Fondazione,  restano  in  carica  per un
triennio.
    L'eventuale  compenso,  o rimborso spese, e' determinato all'atto
della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
    L'incarico   puo'  cessare  per  dimissioni,  incompatibilita'  o
revoca.

                              Art. 14.

                    Assemblea di partecipazione.

    E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.
    L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attivita',
programmi   e   obiettivi   della  Fondazione,  nonche'  sui  bilanci
preventivo e consuntivo.
    Elegge   nel  suo  seno  i  membri  del  Consiglio  di  indirizzo
rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.
    E'  presieduta  dal  Presidente  della Fondazione ed e' convocata
almeno una volta l'anno.

                              Art. 15.

                         Revisore dei conti.

    Il Revisore dei conti e' nominato dal Consiglio di indirizzo.
    Resta  in  carica  tre  esercizi e puo' essere riconfermato. Puo'
essere  revocato  in  qualsiasi  momento, senza che occorra la giusta
causa.
    E'  organo  consultivo  contabile  della Fondazione, vigila sulla
gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di
conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche
di cassa.
    Partecipa,  senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di
indirizzo e della Giunta esecutiva.

                              Art. 16.
Controllo sull'amministrazione della fondazione.
    Il  Prefetto  della provincia in cui ha sede legale la Fondazione
esercita  il  controllo  sull'amministrazione  dell'ente con i poteri
previsti  dal  capo  II,  titolo  II, libro I del codice civile e, in
particolare,  dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27
e 28.
    Al  fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di
controllo,   l'organo   competente   della  Fondazione  trasmette  al
Prefetto,   entro   quindici   giorni   dall'adozione,   le  delibere
concernenti l'amministrazione della Fondazione.
    L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del
codice  civile, puo' essere altresi' chiesto, con documentata istanza
indirizzata  al  Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che
abbia  fatto  constatare  il proprio dissenso nel verbale di adozione
della delibera.
    Qualora  le  disposizioni  contenute  nell'atto di fondazione non
possano  attuarsi,  ovvero qualora gli amministratori non agiscano in
conformita'  dello  statuto  e  dello  scopo della Fondazione, ovvero
commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi
della  Fondazione  ovvero  un  terzo  dei componenti del Consiglio di
indirizzo  o  della  Giunta  esecutiva  sono tenuti a dare tempestiva
informazione  al  Prefetto,  il  quale,  ove ricorrano i presupposti,
provvede  all'adozione  degli  atti  previsti dall'art. 25 del codice
civile per assicurare il funzionamento dell'ente.
    L'inosservanza  degli obblighi di informazione e comunicazione al
Prefetto,  di  cui  ai  commi 2  e  4,  puo'  essere valutata ai fini
dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione,
di cui all'art. 25 del codice civile.

                              Art. 17.

                   Scioglimento della Fondazione.

    In  caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i
beni  immobili  rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi
conferimenti  iniziali,  mentre quelli mobili vanno destinati secondo
le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.
    I  Fondatori  possono richiedere lo scioglimento della Fondazione
in  caso  di  non  operosita' della medesima o di modifiche, anche di
fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa e' stata costituita.
    La  verifica  degli  elementi  che  giustificano  la richiesta di
scioglimento e' rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio
arbitrale.

                              Art. 18.

                         Clausola arbitrale.

    Tutte  le  controversie  relative  al  presente Statuto, comprese
quelle  inerenti  la  sua  interpretazione,  esecuzione  e  validita'
saranno  deferite  ad  un  collegio arbitrale di tre arbitri, due dei
quali  nominati  da  ciascuna  parte  e  il  terzo,  con  funzione di
Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.
    In  caso  di disaccordo il Presidente sara' scelto dal Presidente
del  Tribunale  di  competenza, al quale spettera' altresi' la nomina
dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

                              Art. 19.

         Norma transitoria (prima nomina organi collegiali).

    La  prima  nomina degli organi statutari e' effettuata in sede di
atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

                              Art. 20.

                         Clausola di rinvio.

    Per   quanto  non  previsto  dal  presente  Statuto  e  dall'atto
costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre
norme vigenti.