Allegato b) ISTITUTI TECNICI SUPERIORI: SCHEMA DI STATUTO Art. 1. Costituzione. E' costituita una Fondazione denominata «Istituto tecnico superiore per » (Indicare il settore di riferimento: efficienza energetica; mobilita' sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali; tecnologie della informazione e della comunicazione) con sede nella provincia di Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del piu' vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non puo' distribuire utili. Le finalita' della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue. Art. 2. Finalita'. In relazione alle priorita' strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorita' indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalita' di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi: assicurare, con continuita', l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato; sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica; sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. Art. 3. Attivita' strumentali, accessorie e connesse. Per il raggiungimento delle proprie finalita', la Fondazione potra', tra l'altro, svolgere le seguenti attivita': (ad esempio, condurre attivita' di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attivita' promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di societa' di persone e/o capitali, nonche' partecipare a societa' del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attivita' della Fondazione; svolgere ogni altra attivita' idonea al perseguimento degli scopi istituzionali). Art. 4. Patrimonio. Il patrimonio della Fondazione e' composto: dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprieta', uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilita' impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti; dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici. Art. 5. Fondo di gestione. Il Fondo di gestione della Fondazione e' costituito da: ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attivita' della Fondazione medesima; dai ricavi delle attivita' istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Art. 6. Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attivita' della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attivita'. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art. 7. Membri della Fondazione. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti. Fondatori. Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione: ... (istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all'art. 13 della legge n. 40/2007 appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione); ... (struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione); ... (impresa del settore produttivo e/o associazione cui si riferisce l'istituto tecnico superiore); ... (dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica ); ... (Ente locale - comune, provincia, citta' metropolitana, comunita' montana). ... altri ( in relazione alle indicazioni delle Regioni Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto. Partecipanti. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione: 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo; 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi; 3) con attivita' professionali di particolare rilievo. Il Consiglio di indirizzo potra' determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attivita' e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuita', qualita' e quantita' dell'apporto. Art. 8. Esclusione e recesso. Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Art. 9. Organi della Fondazione. Gli organi della Fondazione sono: il Consiglio di indirizzo la Giunta esecutiva il Presidente il Comitato tecnico-scientifico l'Assemblea di partecipazione il Revisore dei conti Art. 10. Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo e' l'organo al quale e' riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non puo' superare un terzo dei soci fondatori. La qualita' di membro del Consiglio di indirizzo non e' incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva. Il Consiglio, in particolare: stabilisce le linee generali delle attivita' della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente Statuto; stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7; nomina due componenti della Giunta esecutiva; nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico; nomina il Revisore dei conti; approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva; approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva; delibera in ordine al patrimonio della Fondazione; svolge le ulteriori funzioni statutarie. A maggioranza assoluta, delibera: la nomina del Presidente della Fondazione; l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art. 7; eventuali modifiche del presente Statuto; lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio. Art. 11. Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed e' rieleggibile. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attivita' della Fondazione. Art. 12. Giunta esecutiva. La Giunta esecutiva e' composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva. I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicita', efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attivita' deliberato dal Consiglio di indirizzo. La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. Art. 13. Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato tecnico-scientifico e' l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attivita' della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attivita'. I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, e' determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico. L'incarico puo' cessare per dimissioni, incompatibilita' o revoca. Art. 14. Assemblea di partecipazione. E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attivita', programmi e obiettivi della Fondazione, nonche' sui bilanci preventivo e consuntivo. Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva. E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed e' convocata almeno una volta l'anno. Art. 15. Revisore dei conti. Il Revisore dei conti e' nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica tre esercizi e puo' essere riconfermato. Puo' essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva. Art. 16. Controllo sull'amministrazione della fondazione. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del codice civile, puo' essere altresi' chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, puo' essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del codice civile. Art. 17. Scioglimento della Fondazione. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosita' della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa e' stata costituita. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento e' rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale. Art. 18. Clausola arbitrale. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validita' saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri. In caso di disaccordo il Presidente sara' scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spettera' altresi' la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti. Art. 19. Norma transitoria (prima nomina organi collegiali). La prima nomina degli organi statutari e' effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie. Art. 20. Clausola di rinvio. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.