Articolo 22 Disposizioni finanziarie 1. E' istituito un conto amministrativo ai fini della gestione del presente Accordo. Le spese necessarie per la gestione del presente Accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annuali versati dai Membri e determinati secondo l'articolo 24. Tuttavia se un Membro chiede servizi particolari, il Consiglio puo' decidere di approvare questa richiesta e reclamera' a detto Membro il pagamento di detti servizi. 2. Il Consiglio puo' istituire un conto separato ai fini dell'articolo 40. Questo conto e' finanziato con contributi volontari dei Membri e di altri organismi. 3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno del cacao. 4. Le spese delle delegazioni al Consiglio, al Comitato esecutivo e ad ogni altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei Membri interessati. 5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano essere insufficienti per finanziare le spese della rimanente parte dell'anno del cacao, il Direttore esecutivo convoca una sessione straordinaria del Consiglio nei successivi 20 giorni feriali, a meno che una riunione del Consiglio non sia gia' prevista entro i 30 giorni di calendario successivi.