(Accordo - art. 22)
                             Articolo 22 
                      Disposizioni finanziarie 
1. E' istituito un conto amministrativo ai fini  della  gestione  del
presente Accordo. Le spese necessarie per la  gestione  del  presente
Accordo sono imputate sul conto amministrativo  e  sono  coperte  dai
contributi  annuali  versati  dai  Membri   e   determinati   secondo
l'articolo 24. Tuttavia se un Membro chiede servizi  particolari,  il
Consiglio puo' decidere di approvare questa richiesta e reclamera'  a
detto Membro il pagamento di detti servizi. 
2.  Il  Consiglio  puo'  istituire  un   conto   separato   ai   fini
dell'articolo 40. Questo conto e' finanziato con contributi volontari
dei Membri e di altri organismi. 
3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione  coincide  con  l'anno
del cacao. 
4. Le spese delle delegazioni al Consiglio, al Comitato  esecutivo  e
ad ogni altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono  a
carico dei Membri interessati. 
5.  Se  le  finanze  dell'Organizzazione  sono  o   sembrano   essere
insufficienti per finanziare le spese della rimanente parte dell'anno
del cacao, il Direttore esecutivo convoca una sessione  straordinaria
del Consiglio nei successivi  20  giorni  feriali,  a  meno  che  una
riunione del Consiglio non sia gia' prevista entro  i  30  giorni  di
calendario successivi.