(Accordo - art. 23)
                             Articolo 23 
                     Responsabilita' dei Membri 
Le responsabilita' di un Membro nei confronti del consiglio  e  degli
altri Membri si limitano ai suoi obblighi  concernenti  i  contributi
espressamente previsti dal  presente  Accordo.  Le  Parti  terze  che
trattano con il Consiglio sono tenute ad essere  a  conoscenza  delle
norme del presente Accordo relative alle prerogative del Consiglio ed
agli  obblighi  dei  Membri,   in   particolare   del   paragrafo   2
dell'articolo 7 e della prima frase del presente articolo.