(Accordo - art. 24)
                             Articolo 24 
Adozione del bilancio preventivo amministrativo e determinazione  dei
                             contributi. 
1.  Nel  secondo  semestre  di  ciascun  esercizio  finanziario,   il
Consiglio   approva    il    bilancio    preventivo    amministrativo
dell'Organizzazione  per  l'esercizio   successivo   e   calcola   il
contributo di ciascun Membro a questo bilancio. 
2. Per ciascun esercizio finanziario il contributo di ciascun  Membro
al bilancio preventivo amministrativo e'  proporzionale  al  rapporto
esistente,  al  momento  dell'adozione  del  bilancio  amministrativo
preventivo, tra il numero dei voti di questo Membro ed il numero  dei
voti dell'insieme di Membri. Al fine della fissazione dei contributi,
sono calcolati i voti di ciascun Membro a prescindere da un'eventuale
sospensione  dei  diritti  di  voto  di  un  Membro  o  dalla   nuova
ripartizione di voti che ne derivi. 
3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni Membro che entra
a far parte dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente
Accordo, in base  al  numero  dei  voti  che  a  questo  Membro  sono
assegnati ed al periodo non  trascorso  dell'esercizio  in  corso;  i
contributi assegnati agli  altri  Membri  per  l'esercizio  in  corso
rimangono invariati. 
4. Se il presente Accordo entra in vigore prima dell'inizio del primo
esercizio completo, il Consiglio adotta nella sua prima  sessione  un
bilancio preventivo amministrativo per il periodo intercorrente  fino
all'inizio di tale esercizio.