Articolo 24 Adozione del bilancio preventivo amministrativo e determinazione dei contributi. 1. Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e calcola il contributo di ciascun Membro a questo bilancio. 2. Per ciascun esercizio finanziario il contributo di ciascun Membro al bilancio preventivo amministrativo e' proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo preventivo, tra il numero dei voti di questo Membro ed il numero dei voti dell'insieme di Membri. Al fine della fissazione dei contributi, sono calcolati i voti di ciascun Membro a prescindere da un'eventuale sospensione dei diritti di voto di un Membro o dalla nuova ripartizione di voti che ne derivi. 3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni Membro che entra a far parte dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in base al numero dei voti che a questo Membro sono assegnati ed al periodo non trascorso dell'esercizio in corso; i contributi assegnati agli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono invariati. 4. Se il presente Accordo entra in vigore prima dell'inizio del primo esercizio completo, il Consiglio adotta nella sua prima sessione un bilancio preventivo amministrativo per il periodo intercorrente fino all'inizio di tale esercizio.