(Accordo - art. 26)
                             Articolo 26 
                 Revisione e pubblicazione dei conti 
   1. Il prima possibile, ma non oltre sei mesi dopo la  chiusura  di
ciascun esercizio di bilancio, saranno riveduti l'estratto dei  conti
dell'Organizzazione per detto esercizio ed il bilancio alla  chiusura
di detto esercizio, relativi ai conti menzionati all'articolo 22.  La
revisione e' effettuata da un  revisore  indipendente  di  competenza
riconosciuta, in collaborazione  con  due  revisori  qualificati  dei
Governi membri uno dei quali rappresentante dei Membri esportatori  e
l'altro dei Membri importatori, e che sono eletti dal  Consiglio  per
ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono  retribuiti
dall'Organizzazione per i loro  servizi  professionali.  Tuttavia  le
spese di Viaggio  e  le  indennita'  di  sussistenza  possono  essere
rimborsate  dall'Organizzazione  secondo   le   modalita'   ed   alle
condizioni stabilite dal Consiglio. 
   2.  Le  condizioni  d'ingaggio  del   revisore   indipendente   di
riconosciuta competenza,  nonche'  gli  intenti  e  gli  scopi  della
revisione    sono    enunciati    nel     regolamento     finanziario
dell'Organizzazione. L'estratto dei conti ed il bilancio  revisionati
dell'Organizzazione sono sottoposti  al  Consiglio  per  approvazione
nella sua successiva sessione ordinaria. 
   3. E' pubblicato un riassunto dei conti e del bilancio in tal modo
revisionati.